Sentenza del 29/03/2022 n. 2946 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 23 /2022 SOLLECITO DI PAGAMENTO BONARIO - Natura giuridica - Equiparazione all'avviso di accertamento - Idoneità ad evitare la decadenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n.XXX per omesso pagamento TARSU annualità 2010-2011-2012. Il ricorrente ha eccepito: (i) inesistenza della notifica della cartella in epigrafe in quanto effettuata via PEC; (ii) omessa notifica degli atti presupposti di competenza del Comune e, conseguentemente, intervenuta prescrizione quinquennale. In primo grado la CTP ha ritenuto valida la notifica della cartella via PEC ma, per mancata prova della notifica degli atti presupposti, ha dichiarato estinto il credito per prescrizione. In appello l'Agenzia ha prodotto l'avviso di accertamento notificato il 17/10/2016 tramite raccomandata, sostenendo che tale atto ha interrotto la prescrizione e che l'Agenzia è legittimata a stare in giudizio anche come sostituto processuale dell'Ente impositore.
La decisione
Il Tribunale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione ritenendo che: (i) il Riscossore è legittimato a resistere in giudizio e ad agire anche come sostituto processuale del Comune (richiamando artt. 81 c.p.c. e 39 D.Lgs. n.112/1999); (ii) l'avviso di accertamento del Comune del 17/10/2016 è stato regolarmente notificato tramite raccomandata (documentazione di consegna prodotta in appello e acquisita ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/92); (iii) tale avviso ha interrotto la prescrizione rendendo tempestiva la successiva cartella notificata il 18/07/2019. Pertanto la sentenza di primo grado è stata riformata e l'appello accolto; le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
Richiamato per confermare che il soggetto che agisce in giudizio (qui il concessionario) può assumere la difesa e la rappresentanza anche in relazione ad atti non di sua esclusiva competenza, ossia può stare in giudizio per sé e come sostituto processuale.
art. 39 D.Lgs. n.112/1999
Usato per ribadire la legittimazione processuale dell'Agente della Riscossione a stare in giudizio anche per le controversie relative agli atti di riscossione, operando come sostituto dell'ente impositore.
Consente l'acquisizione in sede di appello della documentazione relativa agli atti presupposti; la Corte ha acquisito gli elementi notificatori prodotti dall'Agenzia in appello ai fini della valutazione sull'interruzione della prescrizione.
d.l. 137 del 28.10.2020, art. 27
art. 27 d.l. 137/28.10.2020
Riferimento procedurale per lo svolgimento dell'udienza sulla base degli atti, in forma straordinaria prevista dall'emergenza, senza discussione orale; utilizzato come base formale per la decisione.
Massime di principio
- Un 'sollecito di pagamento' o altra comunicazione che trasmette una pretesa tributaria già definita può essere qualificata come avviso di accertamento o atto equipollente: se rappresenta una pretesa compiuta e non condizionata, assume efficacia idonea ad evitare la decadenza o a interrompere la prescrizione.
- L'Agente della Riscossione è legittimato a stare in giudizio anche come sostituto processuale dell'ente impositore; quindi può produrre in giudizio, anche in appello, documentazione utile a provare la regolarità degli atti prodromici.
- La produzione in appello della prova di notifica degli atti presupposti (art. 58 d.lgs. 546/92) può sanare la carenza probatoria denunciata in primo grado e far venir meno l'eccezione di prescrizione.
- La notifica tramite raccomandata con ricevuta (o tramite PEC se rispettate le formalità) è valida se documentata adeguatamente; la mancata tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento preclude al contribuente la possibilità di sollevare contestazioni di merito sulla debenza dell'imposta.
- Se l'atto presupposto è stato validamente notificato e non impugnato nei termini, esso interrompe la prescrizione e rende tempestiva la successiva cartella di pagamento.
- La contumacia o la mancata partecipazione dell'ente impositore non impedisce all'Agente della Riscossione di produrre elementi probatori in appello; tuttavia, comportamenti processuali delle parti che ritardano la prova possono giustificare la compensazione delle spese.
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