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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5678/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del 21/04/2023 con cui il GUP ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Milano. Il ricorrente lamentava la mancata applicazione dell'art. 18 della legge n. 74/2000 sostenendo incertezza sul luogo della commissione dei reati tributari e chiedendo che fosse ritenuto competente il Tribunale di Verona (luogo del primo accertamento) o il Tribunale di Monza (luogo del reato più grave).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il provvedimento del giudice che dichiara la propria incompetenza e trasmette gli atti ad altro giudice non è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen.; qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente, va esperita la procedura di conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. È stata richiamata giurisprudenza di legittimità e la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 18, legge n. 74/2000

    Riferita dal ricorrente per sostenere incertezza sul luogo di commissione dei reati e per indicare luoghi alternativi di competenza (Verona o Monza); la Corte non è entrata nel merito dell'applicazione di tale norma perché ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per ragioni procedurali.

  • art. 568, comma 2, cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che i provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza e ordina la trasmissione degli atti non sono impugnabili per cassazione perché non attribuiscono la competenza; dunque la cassazione non è il rimedio per contestare tale tipo di provvedimento.

  • art. 28, cod. proc. pen.

    Richiamato come procedura alternativa: se il giudice ritenuto competente dichiara a sua volta l'incompetenza, la questione di competenza è devoluta al giudice delle eventuali eccezioni di conflitto secondo l'art. 28 (meccanismo del conflitto di attribuzione tra giudici).

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese e per l'ordine del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (qui fissata in Euro 3.000,00) a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata come principio di riferimento nella valutazione delle conseguenze della inammissibilità e nella verifica che il ricorrente non abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Cass. pen., Sez. 2, n. 14094 del 01/02/2019 e Cass. pen., Sez. 5, n. 33281 del 04/04/2016

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per consolidare il principio secondo cui i provvedimenti di declinatoria di competenza non sono impugnabili per cassazione e per indicare la corretta via processuale in caso di contestazione della competenza territoriale.

Massime di principio

  • Un provvedimento che dichiara l'incompetenza del giudice e trasmette gli atti ad altro giudice non è impugnabile per cassazione: la cassazione non è il rimedio contro mere pronunce declinatorie di competenza.
  • Se il giudice adito si dichiara a sua volta incompetente, la questione si risolve tramite il procedimento di conflitto tra giudici (art. 28 c.p.p.), non tramite ricorso per cassazione.
  • Prima di proporre ricorso per cassazione è necessario verificare se il provvedimento impugnato sia realmente "attribuitivo" di competenza; se non lo è, il ricorso sarà probabilmente dichiarato inammissibile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso non manifestamente causata da colpa grave, il ricorrente può comunque essere condannato alle spese e a un contributo alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio economico dell'impugnazione.
  • Quando è controverso il luogo di commissione dei reati (più luoghi rilevanti), occorre prima sollevare la questione dinanzi ai giudici ordinari competenti o seguire le procedure previste per le controversie di competenza, anziché rivolgersi direttamente alla Cassazione.

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