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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29121/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 18/12/2024. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva accertato la commissione di un furto consumato e il reato di resistenza, ritenendo che l'imputato avesse tenuto una condotta aggressiva per sottrarsi al controllo degli agenti della Polizia di Stato. Il ricorso contestava la ricostruzione dei fatti, sostenendo che si trattasse di mera resistenza passiva e che il furto non fosse giunto a consumazione. Venivano inoltre censurati il trattamento sanzionatorio, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata applicazione delle pene sostitutive. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, dunque inammissibili.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte di appello aveva motivato in modo congruo sulla sussistenza del furto consumato e della resistenza, valorizzando l'aggressività della condotta e confutando la tesi difensiva della resistenza passiva e della mancata consumazione del furto. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure sul trattamento sanzionatorio, sulle circostanze attenuanti generiche e sulle pene sostitutive, per difetto di specificità e per mancato confronto con le ragioni espresse dal giudice di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre la stessa tesi difensiva già esaminata dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • La censura è generica quando non individua puntualmente gli aspetti di illogicità o di contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello.
  • Quando il giudice di merito ha dato una motivazione congrua e dettagliata sulla sussistenza del furto consumato e della resistenza, la diversa qualificazione dei fatti prospettata dal ricorrente non è sufficiente a fondare un accoglimento del ricorso.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla mancata applicazione di pene sostitutive sono inammissibili se non sviluppano un'effettiva critica alle ragioni poste dal giudice di merito a base della decisione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioReati contro la PAProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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