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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19652/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare in carcere dal 15/04/2015 al 20/02/2017, in relazione all'imputazione di omicidio plurimo (nove migranti gettati in mare). Il ricorrente era stato poi assolto con sentenza irrevocabile del 20/02/2017 (divenuta definitiva il 16/10/2019). La Corte d'appello di Palermo aveva rigettato l'indennizzo ritenendo che il ricorrente avesse concorso a determinare la propria detenzione per colpa grave, attraverso un atteggiamento di connivenza passiva e per la rilevanza delle dichiarazioni testimoniali e dei riconoscimenti fotografici che, in sede cautelare, configuravano un quadro indiziario grave. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente rivalutato gli elementi di indagine e non aveva considerato gli esiti assolutori emersi nel giudizio di cognizione, nonché che mancavano elementi idonei a provare dolo o colpa grave.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione dell'ordinanza impugnata illogica e insufficiente rispetto ai principi di diritto consolidati. In particolare ha rilevato che la Corte d'appello non ha specificamente indicato i comportamenti del ricorrente idonei a integrare dolo o colpa grave in modo da escludere l'indennizzo, limitandosi ad affermare in modo tautologico la 'connivenza passiva'. La Corte suprema ha annullato l'ordinanza e ha rinviato alla Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio, assegnando al giudice del rinvio il compito di valutare con motivazione adeguata l'incidenza causale delle condotte contestate e di regolare le spese del rapporto processuale con il Ministero.

Norme richiamate

  • art.315 cod.proc.pen.

    Indica il giudice adito per la domanda di riparazione; la Corte d'appello ha operato come giudice adito ai sensi di tale articolo nel procedimento di riparazione.

  • art.314 cod.proc.pen. in relazione all'art.643, comma 1, cod.proc.pen.

    Norme richiamate nel motivo di ricorso relative alla disciplina delle misure cautelari e ai rimedi processuali; il ricorrente aveva dedotto inosservanza/erronea applicazione, ma la Corte ha trattato la questione centrando l'analisi sui presupposti di esclusione dell'indennizzo (dolo o colpa grave).

  • art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen.

    Vizi denunciati in cassazione (travisto degli atti processuali, carenza o contraddittorietà della motivazione); la Corte di legittimità ha ritenuto sussistente carenza motivazionale della decisione impugnata in relazione alla prova della colpa grave.

  • art.3, L. 26 maggio 1993, n.205

    Norma che aggravava l'imputazione penale per motivi di odio religioso; citata nella ricostruzione dei fatti ma non decisiva per la valutazione sulla riparazione, che si fonda sulla sussistenza o meno di dolo o colpa grave quale causa ostativa.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)

    Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996 Sarnataro; Sez.4, 3/6/2010, n.34656 Davoli; Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017 La Fornara; Sez.4, 5/2/2019, n.27548 Hosni; Sez.4, 19/2/2015, n.15745 Di Spirito; Sez.4, 13/1/2021, n.4113 Sanyang

    Principi consolidati: il giudice della riparazione deve operare una valutazione ex ante autonoma rispetto al giudizio di cognizione per stabilire se il detenuto abbia con dolo o colpa grave concorso a dare causa alla propria detenzione; la colpa grave può derivare anche da una connivenza passiva ma richiede motivazione specifica e l'indicazione dei comportamenti concreti che hanno inciso sulla falsa apparenza di responsabilità penale.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione per ingiusta detenzione svolge una valutazione autonoma ed ex ante rispetto al giudice penale di merito: non è tenuto a riaprire il giudizio penale ma a verificare se comportamenti del richiedente abbiano effettivamente determinato la falsa apparenza di colpevolezza.
  • La colpa grave o il dolo ostativi all'indennizzo possono emergere anche da una "connivenza passiva", ma il giudice deve indicare con precisione i comportamenti concreti che giustificano tale qualificazione, e non può limitarsi ad affermazioni generiche o tautologiche.
  • La mera presenza del soggetto sul luogo del reato (es. sul natante) non è di per sé sufficiente a negare l'indennizzo: è necessario valutare se e come quella presenza abbia concretamente rafforzato o consentito l'attività criminosa.
  • Se la motivazione del giudice territoriale è carente o illogica rispetto ai principi di diritto (mancata specificazione della condotta colpevole), la decisione va annullata e il giudice rimandato a riesaminare il caso con adeguata motivazione.
  • In procedimenti di riparazione il giudice deve esaminare compiutamente tutti gli elementi probatori disponibili e motivare specificamente l'incidenza causale delle condotte del richiedente sulla decisione cautelare, distinguendo tra valutazione cautelare ex ante e valutazione di colpevolezza nel processo di merito.

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