Cassazione Civile, Ordinanza n. 10649/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionaria)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione e delle indennità di occupazione relative ad alcune aree interessate dalla realizzazione della terza corsia dell'autostrada A14 e di opere connesse nel territorio di un comune marchigiano. La corte d'appello aveva determinato le indennità applicando il regime urbanistico vigente alla data del decreto di esproprio del 2013, valorizzando due varianti urbanistiche comunali del 2009 e del 2011 come varianti di carattere conformativo e non espropriativo, e riconoscendo inoltre la maggiorazione del 10% ex art. 37, comma 2, del testo unico espropri. I proprietari espropriati hanno proposto ricorso principale con motivi incentrati: 1) sulla dedotta erronea qualificazione come conformativi dei vincoli introdotti dalle varianti urbanistiche; 2) sull'erroneo calcolo dell'indennità di occupazione d'urgenza e, in generale, sulla data rilevante per la stima; 3) sull'omesso esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che a loro dire avrebbero dimostrato la natura espropriativa dei vincoli; 4) sulla violazione dell'art. 19, comma 3, del testo unico espropri. La società concessionaria ha proposto ricorso incidentale lamentando, da un lato, l'illegittimo riconoscimento della maggiorazione del 10% prevista per l'indennità definitiva e, dall'altro, la regolazione delle spese di lite. Le parti hanno quindi chiesto alla Cassazione di rivedere sia la qualificazione urbanistica delle varianti sia i criteri di liquidazione delle indennità e delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dei soggetti espropriati sia il ricorso incidentale della società concessionaria. Ha ritenuto corretta la decisione della corte d'appello nel qualificare le varianti urbanistiche come conformative, poiché dirette a una zonizzazione generale del territorio e non alla localizzazione di un'opera pubblica su beni determinati; ha inoltre confermato che la stima dell'indennità doveva essere effettuata con riferimento alla disciplina urbanistica vigente alla data del decreto di esproprio, comprensiva delle varianti successivamente intervenute ma prima della vicenda ablativa, e non alla sola pianificazione del 1997. La Corte ha escluso il vizio di omesso esame, osservando che le risultanze della CTU erano state considerate dal giudice di merito, il quale ne aveva però tratto diversa qualificazione giuridica. Quanto al ricorso incidentale della società concessionaria, la Corte ha confermato l'applicazione della maggiorazione del 10% dell'indennità, ritenendo che essa operi automaticamente quando l'offerta provvisoria, attualizzata, sia inferiore agli otto decimi dell'indennità definitiva; ha infine ritenuto corretta la compensazione delle spese per reciproca soccombenza. Le spese di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22-bis D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
La norma è richiamata nei motivi, ma la Corte non ne accoglie la lettura proposta dai ricorrenti; la vicenda dell'occupazione d'urgenza non sposta il criterio legale di stima dell'indennità rispetto alla data del decreto di esproprio.
art. 32 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
La stima dei beni espropriati va compiuta tenendo conto delle destinazioni urbanistiche e dei vincoli vigenti alla data del decreto di esproprio.
art. 37, comma 2, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
"l'indennità è aumentata del 10 per cento"
La maggiorazione del 10% ha funzione compensativa/perequativa ed è applicata automaticamente quando l'indennità provvisoria, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella definitiva.
art. 19, comma 3, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
La Corte esclude che nel caso concreto ricorressero i presupposti applicativi della disciplina invocata.
La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza.
La compensazione delle spese è ammessa nei limiti della soccombenza reciproca e non può gravare sulla parte interamente vittoriosa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Le doglianze di violazione di legge sono infondate perché la corte territoriale ha correttamente applicato i criteri legali di qualificazione dei vincoli e di stima dell'indennità.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame non consente una rivalutazione del merito; nel caso concreto la CTU non è stata ignorata, ma valutata e diversamente qualificata dal giudice di merito.
Massime di principio
- In materia di indennità di espropriazione, la qualificazione di una variante urbanistica come conformativa o preordinata all'esproprio dipende dalla sua funzione oggettiva: è conformativa se realizza una nuova zonizzazione generale, è espropriativa se localizza un'opera pubblica su beni determinati.
- Ai fini della determinazione dell'indennità, rileva il regime urbanistico vigente alla data del decreto di esproprio; le pianificazioni o varianti precedenti o successive assumono rilievo solo se, in quel momento, hanno natura conformativa e incidono su una generalità di beni.
- Le varianti introdotte specificamente per recepire e localizzare un'opera pubblica da realizzare non possono essere considerate al fine di attribuire edificabilità o maggiore valore al bene, perché costituiscono vincolo preordinato all'esproprio.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il giudice di merito ha effettivamente considerato la consulenza tecnica d'ufficio e le relative osservazioni, ma ne ha tratto una diversa valutazione giuridica o probatoria.
- La maggiorazione del 10% dell'indennità ex art. 37, comma 2, opera automaticamente al ricorrere dei presupposti oggettivi di legge e ha funzione compensativa per l'ingiustificato ritardo nella corresponsione del giusto indennizzo.
- Nel giudizio di opposizione alla stima, il criterio della soccombenza resta la regola generale anche in punto spese, e la compensazione è legittima nei limiti della reciproca soccombenza.
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