Cassazione Penale, Sentenza n. 13665/2022 del 08/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'opposizione avverso il rigetto dell'istanza di riabilitazione relativa alla sentenza della Corte d'appello di Ancona del 24/10/2005 (condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti: 6 mesi di reclusione e multa, pena poi estinta per esito positivo dell'affidamento in prova il 12/11/2014). Il Tribunale aveva ritenuto mancanti "prove effettive e costanti" di buona condotta, richiamando segnalazioni della polizia giudiziaria nel periodo 2000-2017 per reati fiscali, un proscioglimento per prescrizione relativo al 2010, l'applicazione degli arresti domiciliari nel 2006 e la presenza nel registro delle notizie di reato per fatti commessi tra 2010 e 2012. Il ricorrente contestava la valutazione, richiamando documentazione comprovante attività lavorativa regolare (anche in Svizzera) e una precedente riabilitazione concessa con provvedimento del 9/4/2020 relativo a diversa condanna.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di Ancona per nuovo giudizio, indicando i corretti principi di diritto da applicare: la riabilitazione richiede tre anni dal giorno in cui la pena sia stata eseguita o in altro modo estinta e la prova di buona condotta nel periodo minimo e fino alla decisione; il giudice può considerare denunce o atti pendenti solo se si riferiscono a fatti successivi a quelli cui inerisce la domanda e se dimostrano comportamenti incompatibili con la buona condotta; non possono essere valorizzati comportamenti negativi anteriori al periodo rilevante. Poiché il Tribunale aveva dato rilievo a fatti anteriori al periodo rilevante (fino al 2012) e aveva confrontato impropriamente tali elementi con la documentazione del periodo utile, la pronuncia è stata annullata con rinvio per nuova valutazione.
Norme richiamate
la riabilitazione può essere concessa "quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta" ed il condannato nello stesso arco temporale abbia dato prova di buona condotta
Il termine di tre anni decorre dal momento di conclusione dell'espiazione della pena detentiva e dal pagamento effettivo della pena pecuniaria; la riabilitazione richiede prove effettive e costanti di buona condotta nel periodo minimo e fino alla decisione; l'onere della prova sulla sussistenza delle condizioni è del richiedente.
giurisprudenza della Cassazione (principi consolidati)
richiami a più pronunce (es.: Sez.1 n.196/2002 Rega; Sez.1 n.13753/2020 Dondi; Sez.1 n.55063/2017 Fiumefreddo)
È lecito considerare denunce e atti di procedimenti penali pendenti purché concernano fatti successivi a quelli oggetto della domanda e dimostrino condotte che contraddicono il recupero; non possono invece essere tenuti in conto comportamenti negativi anteriori al periodo di legge; si richiedono "prove effettive e costanti" di ravvedimento e reinserimento.
Massime di principio
- La riabilitazione richiede che siano trascorsi almeno 3 anni dall'esecuzione o estinzione della pena e che il richiedente fornisca prove effettive e costanti di buona condotta nel periodo minimo e fino alla decisione.
- Il carico probatorio principale ricade sul richiedente: deve allegare elementi concreti (es. lavoro stabile, attività sociali, iniziative per eliminare le conseguenze pregiudizievoli) che dimostrino il ravvedimento.
- Il giudice può valutare denunce o procedimenti penali pendenti solo se relativi a fatti successivi a quelli cui si riferisce la domanda di riabilitazione e se tali elementi dimostrano comportamenti incompatibili con la buona condotta; non possono essere usati fatti anteriori al periodo di legge.
- La semplice assenza di note negative non è sufficiente: è necessaria l'emersione positiva di comportamenti che attestino il recupero a un modello di vita corretto.
- Se il provvedimento di rigetto si basa su fatti non rilevanti temporalmente o su valutazioni illogiche/contraddittorie, è annullabile e il giudice dovrà rivalutare alla luce dei corretti parametri giuridici.
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