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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34806/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La Corte è stata investita di un procedimento di correzione di errore materiale relativo all'ordinanza n. 5000/2025, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso della società contribuente avverso una sentenza della commissione tributaria regionale e la stessa ricorrente era stata condannata alle spese e a somme ex art. 96 c.p.c. L'errore denunciato consisteva nell'omessa menzione, nel dispositivo della precedente ordinanza, della distrazione delle spese di lite in favore del difensore della parte vittoriosa, richiesta nel controricorso dall'avvocato della società di riscossione. L'agente della riscossione subentrato alla originaria società aveva segnalato l'omissione mediante istanza, chiedendo la correzione dell'ordinanza. La questione riguardava quindi la possibilità di correggere la decisione di legittimità per integrare la statuizione sulla distrazione delle spese, considerata omissione materiale e non nuova domanda autonoma.

La decisione

La Corte ha accolto il procedimento di correzione di errore materiale e ha disposto che nel dispositivo dell'ordinanza n. 5000/2025, dopo le parole relative alla condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., fosse aggiunta la locuzione "con distrazione in favore dell'avv. Debora Maria Pettinato, per Riscossione Sicilia s.p.a.". Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese del procedimento di correzione, ritenendo che, per la natura officiosa del procedimento e per la mancata opposizione della controparte, non vi fosse luogo a regolazione delle spese. La correzione è stata dunque effettuata senza incidere sul resto della precedente ordinanza, limitandosi a integrare il dispositivo con la pronuncia omessa sulla distrazione.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente l'attivazione del procedimento di correzione anche rispetto alle pronunce della Corte di cassazione; la sua natura officiosa assorbe le questioni sull'ammissibilità dell'istanza.

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    costituiscono il rimedio per correggere l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, trattandosi di errore materiale e non di domanda autonoma.

  • art. 93 c.p.c.

    la disciplina della distrazione delle spese si coordina con il procedimento di correzione quando la pronuncia omessa concerne la richiesta del difensore distrattario.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    dopo la riforma del d.lgs. n. 149/2022, il procedimento si svolge in forma camerale secondo tale disciplina, in combinato disposto con gli artt. 287 ss. c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    terzo comma; quarto comma

    richiamato nel dispositivo della precedente ordinanza per le somme liquidate a titolo di responsabilità aggravata e per il versamento alla cassa delle ammende; la correzione interviene solo aggiungendo la distrazione della relativa condanna alle spese.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore integra un errore correggibile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., e non richiede l'uso dei mezzi ordinari di impugnazione, poiché la richiesta di distrazione non costituisce domanda autonoma.
  • Il procedimento di correzione può essere utilizzato anche per integrare il dispositivo di una pronuncia della Corte di cassazione quando manchi la statuizione sulla distrazione delle spese, essendo applicabile l'art. 391-bis c.p.c.
  • La natura officiosa del procedimento di correzione assorbe le questioni sull'ammissibilità dell'istanza presentata dalla parte interessata.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non va pronunciata condanna alle spese, in ragione della sua speciale natura e dell'assenza di un vero contraddittorio soccombente-vittorioso, specie se la controparte non si è opposta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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