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Ordinanza

Ordinanza n. 114/2026 - L'aquila, Sezione 1

per la declaratoria dell’illegittimità per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del silenzio serbato dal Comune dell’Aquila sull’istanza di accesso civico formulata, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con PEC del 30 giugno 2025 nonché dell’obbligo del Comune dell’Aquila di fornire una risposta alla predetta istanza; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla parte ricorrente in data 8 ottobre 2025: per l’annullamento della nota prot. n. 110439 del 30 settembre 2025, con la quale il Comune dell’Aquila ha ritenuto inammissibile e, comunque, ha rigettato l’istanza di accesso civico generalizzato inoltrata in data 30 giugno 2025.

Giustizia amministrativa202500357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza che aveva ordinato al Comune dell'Aquila di fornire dati e informazioni richiesti mediante accesso civico generalizzato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedenti accesso)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti avevano ottenuto, con la sentenza n. 533 del 27 novembre 2025, l'annullamento del diniego comunale e l'ordine al Comune dell'Aquila di fornire entro trenta giorni i dati e le informazioni richiesti con l'istanza di accesso civico generalizzato del 30 giugno 2025. Poiché la sentenza era stata notificata al Comune il 28 novembre 2025 e, decorso il termine assegnato, l'amministrazione non aveva dato esecuzione all'ordine giudiziale, i ricorrenti hanno chiesto la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha constatato l'inottemperanza del Comune dell'Aquila all'ordine contenuto nella sentenza n. 533 del 27 novembre 2025, nonostante la notificazione della sentenza il 28 novembre 2025 e il decorso del termine di trenta giorni. Ha quindi nominato il Prefetto dell'Aquila quale commissario ad acta, autorizzandolo a delegare l'incarico a un funzionario del medesimo ufficio, affinché provveda entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza a eseguire l'ordine giudiziale e a fornire i dati e le informazioni richiesti. La segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza anche al Prefetto.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013

    istanza di accesso civico generalizzato

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'istanza di accesso civico generalizzato presentata dai ricorrenti; l'ordinanza non ne sviluppa ulteriormente l'interpretazione.

  • art. 59 c.p.a.

    La disposizione non è espressamente citata nel testo; la nomina del commissario ad acta è disposta nell'ambito dell'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione non esegue entro il termine fissato una sentenza amministrativa notificata che le impone di adottare un comportamento determinato, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta per l'esecuzione dell'ordine giudiziale.
  • Il commissario ad acta può essere individuato nel prefetto territorialmente competente, con facoltà di delegare l'incarico a un funzionario del relativo ufficio, e può essere sottoposto a un termine specifico decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza di nomina.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAccesso civico generalizzato
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSilenzio della pubblica amministrazione

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