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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02307/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Il ricorso riguardava l'ordinanza del 29 luglio 2024 del Tribunale di sorveglianza di Taranto. Dalla sentenza emerge che l'interessato ha proposto personalmente l'impugnazione, avendo delegato un avvocato soltanto al deposito dell'atto, senza che il ricorso fosse sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il motivo decisivo esaminato dalla Corte non attiene al merito del provvedimento impugnato, ma alla regolarità formale del ricorso: poiché sia il provvedimento sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, trova applicazione l'art. 613, comma 1, c.p.p., che richiede la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore abilitato, a pena di inammissibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, rilevando che l'impugnazione era stata proposta personalmente dalla parte e non risultava sottoscritta da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, come richiesto dall'art. 613, comma 1, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusa una colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso dell'imputato o del condannato per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale o la mera delega al deposito non sono sufficienti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando ricorrono profili di colpa, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non siano esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso dell'imputato o del condannato proposto dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mera proposizione personale del ricorso, ovvero il conferimento di una delega al solo deposito dell'atto, non soddisfa il requisito di validità della sottoscrizione richiesto dall'art. 613, comma 1, c.p.p.
  • Quando l'inammissibilità è immediatamente rilevabile per un vizio formale del ricorso, la Corte può dichiararla de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, può essere applicata la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, se non risultano esclusi profili di colpa nella presentazione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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