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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22992/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Un debitore, destinatario di un decreto del Tribunale fallimentare che aveva dichiarato improcedibile il reclamo proposto dal curatore avverso l'invito del giudice delegato a depositare il rendiconto, ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione. Il motivo deduceva violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. perché, pur essendo la chiusura del fallimento sopravvenuta e quindi tale da giustificare l'improcedibilità del reclamo, il Tribunale avrebbe comunque dovuto valutare la soccombenza virtuale o comunque indicare specificamente le gravi ed eccezionali ragioni idonee a sorreggere la compensazione delle spese. La ricorrente richiamava altresì la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che esige una motivazione sulla compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità per asserito difetto di autosufficienza e ha accolto il ricorso. Ha affermato che, quando il giudice dispone la compensazione delle spese, deve indicare espressamente in motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018. Poiché il Tribunale aveva dichiarato l'improcedibilità del reclamo e compensato le spese senza alcuna motivazione sul punto, il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, che dovrà attenersi al principio enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    La disciplina delle spese segue il criterio della soccombenza, salvo diversa decisione motivata nei casi consentiti.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dall'ordinamento e richiede adeguata motivazione con indicazione delle ragioni giustificative.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione può denunciare la violazione di legge in relazione alla regolazione delle spese processuali.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto.

  • art. 26 l. fall.

    Il reclamo del curatore era stato proposto avverso il decreto del giudice delegato nell'ambito della procedura fallimentare.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Il dovere di motivazione della decisione sulla compensazione delle spese discende anche dal precetto costituzionale sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese processuali non è rimessa a una discrezionalità assoluta del giudice: fuori dall'ipotesi di reciproca soccombenza, occorre che ricorrano i presupposti legali della compensazione e che essi siano espressamente indicati in motivazione.
  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, la compensazione delle spese può essere disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni o di altre ragioni analoghe, che devono risultare chiaramente dal provvedimento.
  • Quando il giudizio si definisce per ragioni processuali sopravvenute, il giudice deve comunque provvedere sulle spese secondo i criteri legali, non potendo compensarle senza una specifica giustificazione.
  • La violazione dell'obbligo di motivazione sulla compensazione delle spese integra un vizio denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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