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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03945/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto e sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017 e della procedura di cui all'art. 610, comma 5-bis, primo periodo, c.p.p. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 12/03/2024. La Corte di cassazione rileva che il ricorso è stato sottoscritto dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità da difensori cassazionisti; la personale sottoscrizione dell'imputato non è più consentita. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso dichiarabile de plano.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, primo periodo, c.p.p.

    comma 5 bis, primo periodo

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata con procedura de plano quando emerge ictu oculi dalla lettura dell'atto.

  • art. 613 c.p.p.

    Dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è più ammessa la sottoscrizione personale dell'imputato.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha modificato l'art. 613 c.p.p. introducendo l'obbligo di sottoscrizione da parte di difensori cassazionisti e rendendo non più valida la personale sottoscrizione dell'imputato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione penale, dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
  • La sottoscrizione personale dell'imputato non è idonea a sorreggere validamente il ricorso per cassazione e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso emerge immediatamente dagli atti, la Corte può dichiararla con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • All'inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura ritenuta equa dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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