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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35295/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Palamà era stato condannato, con rito abbreviato, per omissione della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2013 e per distruzione/occultamento delle scritture contabili, in qualità di amministratore della Paper Gold Srl. In appello la pena fu ridotta da anni 3 e mesi 6 ad anni 1 e mesi 10. In Cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: i primi quattro contestano la determinazione dell'imposta evasa (IVA), lamentando l'omissione del computo dei costi di acquisto dei metalli preziosi, il mancato riconoscimento del regime "reverse charge" (IVA a carico dell'acquirente) per gran parte della clientela e l'applicabilità del regime IVA "sul margine"; tali censure miravano a far dubitare dell'effettivo superamento della soglia di punibilità. Il quinto motivo chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la pena eccessiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (i) l'IVA si calcola sulle somme fatturate e non richiede lo scomputo dei costi d'acquisto, quindi la critica sui costi era infondata; (ii) le censure relative al reverse charge e al regime "sul margine" erano formulate in modo generico e non erano supportate da prove o da un serrato confronto con la motivazione dell'impugnata, configurandosi come mere ricostruzioni alternative dei fatti (motivi in fatto) e quindi inammissibili in Cassazione; (iii) l'ammontare delle cessioni fatturate senza versamento d'IVA supera abbondantemente la soglia di punibilità (oltre 45 milioni di euro), per cui non v'è dubbio sulla rilevanza penale; (iv) la doglianza sulle attenuanti generiche era generica e sostanzialmente una censura di merito sull'entità della pena, non proponibile in questa sede. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per condannare il ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di ricorso dichiarato inammissibile.

  • normativa IVA (imposta sul valore aggiunto)

    Principio applicato dalla Corte: l'IVA si calcola sulle somme fatturate (valore della cessione) e non si riduce scomputando i costi sostenuti per l'acquisto dei beni ceduti.

  • regime di "reverse charge" (normativa IVA specifica)

    Il regime del reverse charge (versamento IVA a carico dell'acquirente) si applica solo a specifiche categorie e operazioni; la sua applicabilità deve essere provata e non può essere postulata genericamente dall'imputato senza elementi probatori.

  • regime IVA "sul margine"

    L'eventuale applicazione del regime 'IVA sul margine' richiede accertamenti e prove specifiche; la mera affermazione in ricorso, priva di elementi, non è idonea a prevalere sulla ricostruzione del giudice di merito.

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione dei fatti: i motivi che si limitano a proporre una ricostruzione alternativa degli elementi di fatto sono inammissibili.
  • In materia di IVA, il tributo si calcola sul valore delle cessioni fatturate; non è corretto scomputare meccanicamente i costi d'acquisto quando si contesta l'entità dell'imposta evasa, salvo diversa e specifica disciplina o prova contraria.
  • L'applicabilità di regimi speciali IVA (reverse charge, IVA sul margine) deve essere dimostrata con elementi concreti; deduzioni generiche e non documentate non incidono sulla decisione di merito in sede di cassazione.
  • Quando l'importo contestato è di entità rilevante (qui oltre 45 milioni di euro di operazioni senza versamento IVA), il superamento della soglia di punibilità può ritenersi pacifico se risulta chiaramente dalle risultanze di causa.
  • Le censure sulle attenuanti generiche o sull'eccessiva afflittività della pena, se non sorrette da specifici profili di illegittimità della motivazione, rischiano di essere considerate altresì questioni di merito non suscettibili di accoglimento in Cassazione.
  • I motivi di impugnazione devono essere formulati con specificità e collegamento critico alla motivazione impugnata: la genericità comporta l'inammissibilità.

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