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Ordinanza

Ordinanza n. 199/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di avvio dell’esecuzione forzata per il ripristino dello stato dei luoghi, accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire e rettifica dell’ordinanza-diffida relativa a una recinzione abusiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti comunali relativi all’esecuzione e all’accertamento dell’inottemperanza a un’ingiunzione di demolizione concernente opere realizzate in prossimità del ciglio stradale, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, oltre al risarcimento dei danni. Dal testo emerge che le originarie ordinanze di demolizione del 2 dicembre 2024 e di rettifica del 28 gennaio 2025 non erano state impugnate. In sede cautelare il ricorrente ha sostenuto di avere integralmente ottemperato all’ordine mediante la rimozione totale dei pali in legno. Il Comune aveva invece precedentemente rappresentato che i pali erano stati soltanto tagliati e occultati con terreno di riporto.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per l’assenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato che le ordinanze di demolizione e di rettifica non erano state tempestivamente impugnate e che il loro contenuto non poteva quindi essere contestato mediante il ricorso proposto contro gli atti successivi di esecuzione e accertamento dell’inottemperanza. Quanto al periculum, ha osservato che non sussisteva un pregiudizio attuale, poiché la demolizione non era stata eseguita a causa delle condizioni meteorologiche avverse e non era stata fissata una nuova data. Ha inoltre escluso un pregiudizio qualora il ricorrente avesse effettivamente rimosso integralmente i pali: in caso di nuova esecuzione, la verifica comunale di tale circostanza avrebbe impedito ulteriori attività demolitorie. In ogni caso, il pregiudizio non avrebbe avuto carattere irreparabile, considerata la natura delle opere. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità dell’iter procedimentale.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, valutati dal giudice nella specie con riferimento al fumus boni iuris e al periculum in mora.

Massime di principio

  • Le contestazioni rivolte contro un’ordinanza di demolizione non possono essere proposte per la prima volta mediante l’impugnazione degli atti successivi di esecuzione o di accertamento dell’inottemperanza, quando l’ordinanza originaria non sia stata tempestivamente impugnata.
  • La sospensione cautelare dell’esecuzione di un ordine di demolizione presuppone un pregiudizio attuale e concreto; tale requisito non sussiste quando l’esecuzione non sia stata effettuata e non sia stata fissata una nuova data.
  • Quando il destinatario sostiene di avere già integralmente ottemperato all’ordine di demolizione, il periculum in mora può essere escluso se la verifica dell’avvenuta rimozione impedirebbe l’esecuzione di ulteriori attività.
  • Il pregiudizio derivante dalla demolizione di opere di modesta natura non presenta carattere irreparabile quando sia suscettibile di adeguata reintegrazione o riparazione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEfficacia ed esecuzione del provvedimentoTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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