Cassazione Penale, Ordinanza n. 36954/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 18 marzo 2026 della Corte di appello di Lecce, che, definendo il giudizio mediante concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato in otto mesi di reclusione la pena irrogata in primo grado e riconosciuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata. Con l’unico motivo, deducendo violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., ha lamentato che le attenuanti generiche non fossero state riconosciute con giudizio di prevalenza sulla recidiva. Il testo non specifica il reato contestato né la pena inflitta in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: la questione sul trattamento sanzionatorio non era proponibile dopo che le parti avevano concordato in appello la pena, con contestuale rinuncia agli altri motivi d’impugnazione. In ogni caso, il motivo era manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata aveva effettivamente riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, rideterminando la pena in conformità all’accordo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. L’inammissibilità è stata dichiarata de plano.
Norme richiamate
Il ricorso è inammissibile in relazione alle questioni afferenti al trattamento sanzionatorio, che è stato oggetto di accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con contestuale rinuncia agli altri motivi d'impugnazione
Le questioni sul trattamento sanzionatorio concordato dalle parti in appello non possono essere riproposte con ricorso per cassazione; il concordato comporta inoltre la rinuncia agli altri motivi d’impugnazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Il motivo proposto pertanto, non consentito alla luce della modalità definitoria prescelta in appello, è in ogni caso manifestamente infondato.
Non è ammissibile dedurre in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge o del vizio di motivazione, una censura relativa al trattamento sanzionatorio definito mediante concordato in appello; la censura è comunque manifestamente infondata se la sentenza ha già disposto il trattamento richiesto.
Massime di principio
- Quando il trattamento sanzionatorio è definito in appello mediante concordato ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., le parti non possono riproporre in cassazione questioni relative alla pena oggetto dell’accordo; il concordato comporta la rinuncia agli altri motivi d’impugnazione.
- È manifestamente infondato il motivo che lamenta il mancato riconoscimento di un trattamento sanzionatorio quando la sentenza impugnata lo ha già disposto in conformità all’accordo delle parti.
Come è indicizzato
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