Cassazione Penale, Ordinanza n. 18106/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p., che non consente la difesa personale nel giudizio di legittimità. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, liquidati equitativamente in ragione della causa d'inammissibilità rilevata.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Savona dell'11/09/2025. Dagli atti risulta che il difensore ha soltanto autenticato la sottoscrizione del ricorso, senza assumere la paternità tecnica dell'impugnazione. La Corte rileva inoltre che l'imputato comprende la lingua italiana. Il motivo decisivo esaminato dalla Corte non riguarda il merito della condanna, ma l'ammissibilità stessa del ricorso: il ricorso personale per cassazione non è consentito dall'art. 613 c.p.p., che richiede la rappresentanza tecnica del difensore abilitato. La Corte richiama anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla legittimità costituzionale di tale previsione. Conseguentemente, il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato, essendo necessaria la rappresentanza tecnica del difensore.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata senza formalità.
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, liquidabile equitativamente.
artt. 24, 111, comma 7, Cost.
Sono richiamati nel contesto della giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità dell'art. 613 c.p.p.
art. 6 Conv. EDU
Richiamato nel vaglio di legittimità costituzionale dell'obbligo di difesa tecnica in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'impugnazione deve essere proposta con l'assistenza tecnica del difensore; il ricorso personale dell'imputato è inammissibile.
- L'esclusione della difesa personale in cassazione è ritenuta compatibile con i parametri costituzionali e convenzionali, in ragione dell'elevata qualificazione professionale richiesta per il giudizio di legittimità.
- Quando la causa di inammissibilità è immediatamente rilevabile, la Corte può dichiararla senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile anche equitativamente.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione non basta l'autenticazione della firma da parte del difensore: occorre una vera sottoscrizione tecnica dell'atto da parte del difensore abilitato.
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