Cassazione Penale, Ordinanza n. 23973/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'unificazione, ai fini della continuazione ex art. 81, secondo comma, c.p., di due sentenze di condanna, sostenendo che i reati fossero stati commessi nella stessa serata e nel medesimo contesto spazio-temporale, con conseguente riconducibilità al medesimo disegno criminoso. Il giudice dell'esecuzione ha però escluso la continuazione ritenendo che le condotte fossero sorrette da spinte criminose diverse: da un lato, la violenza posta in essere nei confronti di un barista; dall'altro, la successiva violenza nei confronti dei pubblici ufficiali intervenuti. In ricorso il condannato ha censurato tale valutazione, deducendo in modo generico la sussistenza degli indici della continuazione e richiamando anche esigenze di umanizzazione e proporzionalità della pena, già confrontate con il giudicato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva negato la continuazione, evidenziando l'eterogeneità della spinta criminosa e la natura estemporanea della condotta diretta contro i carabinieri. Le censure difensive sono state considerate generiche e in parte reiterative di questioni di merito già esaminate. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
identità del disegno criminoso
La continuazione richiede che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose; non basta un generico programma di vita delinquenziale o una mera propensione a delinquere.
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione presuppone la prova di un medesimo disegno criminoso inteso come preordinazione, almeno nelle linee essenziali, delle successive condotte al momento della commissione del primo reato.
- La mera coincidenza temporale o spaziale dei fatti, da sola, non basta a dimostrare la continuazione se le condotte risultano sorrette da spinte criminose diverse o da decisioni estemporanee.
- Ai fini della continuazione sono rilevanti indicatori quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, identità del bene giuridico, analogia del modus operandi, sistematicità e compartecipazione di soggetti; tuttavia tali indici devono essere significativi e valutati complessivamente.
- L'accertamento del medesimo disegno criminoso è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua, non apparente e priva di vizi logici o travisamenti del fatto.
- Le censure di legittimità che si limitino a riproporre profili di merito o ad affermazioni generiche non sono idonee a scalfire la decisione del giudice dell'esecuzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23936/2026 del 30/06/2026
- ordinanza_penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23937/2026 del 30/06/2026
- ordinanza_penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23942/2026 del 30/06/2026
- ordinanza_penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23951/2026 del 30/06/2026
- ordinanza_penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23952/2026 del 30/06/2026
- ordinanza_penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23953/2026 del 30/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →