Cassazione Penale, Ordinanza n. 05840/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, in riforma di una precedente assoluzione per particolare tenuità del fatto, lo aveva condannato per il reato di evasione. Il ricorso si fondava su un unico motivo: contestava la ritenuta recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. e, per riflesso, la valutazione che aveva portato la Corte territoriale a escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. La memoria depositata successivamente ribadiva la stessa doglianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo generico e manifestamente infondato. Secondo la Corte, il giudizio di accresciuta pericolosità e la valorizzazione della recidiva erano desumibili sia dalla presenza di numerosi e significativi precedenti penali, sia dal mancato rispetto delle prescrizioni imposte. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per il reato di evasione, per il quale l'imputato era stato condannato in appello.
La Corte d'appello aveva escluso la particolare tenuità del fatto in ragione dei precedenti penali dell'imputato; la Cassazione ha ritenuto non censurabile tale valutazione nel ricorso proposto.
La recidiva contestata nel ricorso è stata ritenuta logicamente desumibile dai precedenti penali e dal mancato rispetto delle prescrizioni imposte, sicché la doglianza è stata giudicata generica e infondata.
Cassa delle ammende
Somma posta a carico del ricorrente in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura contro la valutazione di recidiva e contro l'esclusione della particolare tenuità del fatto deve essere specifica e confrontarsi con gli elementi valorizzati dal giudice di merito; una contestazione generica è inammissibile.
- La presenza di numerosi e significativi precedenti penali, unita alla violazione o al mancato rispetto delle prescrizioni imposte, può legittimare il giudizio di accresciuta pericolosità e sorreggere l'esclusione dell'art. 131-bis c.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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