Cassazione Penale, Sentenza n. 18360/2024 del 09/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la loro condanna per false dichiarazioni (falsa testimonianza). La difesa aveva eccepito che in sede di appello erano state tempestivamente proposte richieste di messa alla prova, valutabili alla luce della disciplina transitoria dell'art. 90, commi 1 e 2, del d.lvo n. 150/2022; la Corte di appello, pur rilevando la tempestività delle richieste (termine ultimo 13 febbraio 2024), le avrebbe implicitamente ritenute inammissibili e aveva deciso la responsabilità senza affrontare compiutamente il problema pregiudiziale dell'ammissibilità e di eventuali altre ragioni ostative.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il giudizio alla Corte di appello per un nuovo esame. La Corte di cassazione ha censurato il fatto che la decisione di merito sia pervenuta al giudizio di responsabilita' senza aver definitivamente affrontato e deciso il tema pregiudiziale delle richieste di messa alla prova, pur riconoscendone la tempestivita', e senza aver valutato altre possibili ragioni ostative.
Norme richiamate
d.lvo n.150 del 2022, art. 90, commi 1 e 2
La Corte ha applicato la disciplina transitoria per valutare la tempestivita' delle richieste di messa alla prova presentate in appello; tale disciplina determina il termine ultimo (cfr. 13 febbraio 2024 richiamato) per l'ammissibilita' delle istanze e deve essere esaminata prima della decisione di merito.
art. 168‑bis cod. pen. e art. 550, comma 2, cod. pen. (combinato disposto richiamato)
La Corte ha richiamato il combinato disposto come fonte di un piu' ampio spettro applicativo della messa alla prova, evidenziando che la nuova disciplina puo' estendere la possibilita' di azionare tale misura anche nella fase d'appello, se rispettati i presupposti e i termini.
Massime di principio
- Quando in appello vengono proposte istanze di messa alla prova sulla base di disposizioni transitorie, il giudice deve pronunciarsi espressamente sull'ammissibilita' e sui motivi ostativi prima di decidere sulla responsabilita'; l'omissione e' vizio procedurale che puo' determinare l'annullamento.
- La tempestivita' delle richieste va valutata con attenzione ai termini stabiliti dalla normativa transitoria richiamata; se le istanze risultano depositate entro il termine previsto, non possono essere automaticamente considerate inammissibili senza un'argomentazione specifica.
- La Corte deve considerare non solo la tempestivita' ma anche tutte le possibili ragioni ostative alla messa alla prova; una valutazione superficiale o implicita e' insufficiente.
- La difesa deve documentare e sollecitare un'istanza chiara e tempestiva di messa alla prova e pretendere un'esegeta decisione sul profilo pregiudiziale: la mancata decisione e' un valido motivo di ricorso per cassazione.
- L'introduzione o l'ampliamento di norme che estendono l'ambito applicativo della messa alla prova richiede che i giudici di merito adeguino la loro istruttoria e motivazione alle nuove disposizioni, valutando espressamente l'operativita' delle norme transitorie.
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