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Ordinanza

Ordinanza n. 2201/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento interdittivo amministrativo, non ulteriormente specificato nel testo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società immobiliare)

Prevale il privato

La controversia

La società immobiliare ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Sardegna, Sezione Seconda, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado contro un provvedimento interdittivo amministrativo. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi specifici dell’appello né le censure di legittimità dedotte contro il provvedimento interdittivo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha sospeso gli effetti del provvedimento amministrativo interdittivo impugnato. La sospensione è stata disposta al solo fine di consentire la definizione del merito della controversia re adhuc integra, tenendo conto degli interessi complessivamente coinvolti. Il Collegio ha precisato che la misura cautelare non pregiudica ogni diversa valutazione del merito da parte del TAR. Ha inoltre ordinato la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Il TAR è stato invitato a fissare sollecitamente l’udienza di merito, in connessione con la misura cautelare concessa.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il giudice può riformare l’ordinanza di rigetto del TAR e sospendere gli effetti dell’atto amministrativo impugnato quando ciò sia opportuno per preservare la situazione controversa e consentire la definizione del merito senza anticiparne la decisione.
  • La sospensione cautelare può essere disposta in funzione strumentale alla definizione del merito, con espressa salvezza delle valutazioni spettanti al giudice di primo grado nella fase di cognizione piena.
  • La concessione della misura cautelare può essere accompagnata dall’ordine al giudice di primo grado di fissare sollecitamente l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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