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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27357/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la Corte di appello aveva adeguatamente motivato sia sull'esclusione delle attenuanti generiche sia sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'ordinanza riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 20 gennaio 2025. Dal testo emerge soltanto che il ricorso censurava la decisione nella parte relativa all'esclusione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però ritenuto che la Corte territoriale avesse già motivato in modo adeguato su tali punti, senza che siano riportati ulteriori dettagli sul fatto storico o sul reato oggetto del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato solo implicitamente dal tema delle attenuanti generiche; la Corte afferma che la motivazione di merito sulla loro esclusione era adeguata.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato solo implicitamente dal tema del trattamento sanzionatorio; la Corte ritiene congrua la motivazione della Corte di appello sulla pena.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestare, in modo non idoneo a superare la motivazione di merito, l'esclusione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, se la sentenza impugnata offre sul punto una motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
  • In tema di attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio, è sufficiente una motivazione della sentenza di merito che dia conto delle ragioni della decisione; in cassazione non è consentita una mera sollecitazione a una diversa valutazione di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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