Cassazione Penale, Sentenza n. 22475/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma in appello della condanna per lesioni, rapina e furto con strappo. Il ricorrente deduceva: 1) illegittimo utilizzo in dibattimento delle dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p., contrariamente al principio del contraddittorio e alla giurisprudenza CEDU; 2) violazione degli artt. 191 e 526, comma 1-bis, c.p.p., e dell'art. 111 Cost., perché la persona offesa, presente in udienza e informata del rinvio, si era sottratta volontariamente all'esame, per cui non potevano essere lette le sue dichiarazioni senza aver verificato la completezza delle ricerche per reperirla; 3) vizio di diritto per mancato assorbimento del furto con strappo nel reato di rapina dato il carattere contestuale dell'azione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo: la decisione di merito si era illegittimamente fondata su dichiarazioni predibattimentali essenziali rese dalla persona offesa che era risultata irreperibile in dibattimento. Dall'istruttoria emergeva che la persona offesa, presente alla prima udienza, aveva manifestato la volontà di rimettere la querela e quindi poteva ritenersi una sottrazione volontaria all'esame; tuttavia le ricerche per reperirla non risultavano adeguate e le dichiarazioni risultavano determinanti e non altrimenti supportate da elementi oggettivi. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Disciplina l'acquisizione e la lettura in dibattimento di dichiarazioni rese in fase di indagine; è la norma che consente, in casi eccezionali, l'uso di dichiarazioni predibattimentali quando il teste è irreperibile o impossibilitato a comparire.
art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Tutela il principio del contraddittorio in relazione alla prova in formazione: vieta che la decisione sia adottata sulla base di fonti dichiarative predibattimentali quando la persona si è volontariamente sottratta all'esame, a meno che non sia dimostrata l'impossibilità della ripetizione e la completezza delle ricerche.
Riguarda le garanzie e le modalità dell'acquisizione delle dichiarazioni testimoniali; in combinato con l'art. 526 serve a valutare la liceità dell'impiego di dichiarazioni non rese in contraddittorio.
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo e del contraddittorio sulla formazione della prova; la Corte ne ha fatto corollario per negare l'uso di dichiarazioni predibattimentali quando mancano le condizioni di completezza delle ricerche e quando le dichiarazioni sono essenziali per la decisione.
art. 6 CEDU
Riferimento convenzionale al diritto al giusto processo e al contraddittorio; richiamato dalla difesa come parametro di conformità, la Corte nazionale valuta la compatibilità delle misure processuali con i requisiti eurounitari.
Massime di principio
- Le dichiarazioni predibattimentali possono essere utilizzate in dibattimento solo se risultano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa: impossibilità della ripetizione, completezza delle ricerche per reperire il dichiarante e accertamento che la sua assenza non sia frutto di una sottrazione volontaria priva di valide giustificazioni.
- Se la persona offesa è risultata presente in precedenti udienze e ha espresso la volontà di non insistere nella querela, ciò può costituire elemento per ritenere una sottrazione volontaria all'esame; il giudice deve valutare tale volontarietà e motivare adeguatamente prima di leggere dichiarazioni predibattimentali decisive.
- Quando le dichiarazioni predibattimentali sono l'unica o la prova decisiva per la condanna, la mancata verifica rigorosa dei presupposti per la loro utilizzazione (come la completezza delle ricerche) rende la decisione vulnerabile e può portare all'annullamento senza rinvio per insufficienza di prove.
- Il giudice deve sempre motivare in modo puntuale sia le modalità delle ricerche effettuate per reperire il dichiarante sia le ragioni per le quali si ritiene che l'assenza sia involontaria o giustificata; l'assenza di tale motivazione legittima la censura in Cassazione.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe documentare circostanze che dimostrino la reperibilità del dichiarante o la volontarietà della sottrazione, mentre l'accusa deve dimostrare l'impossibilità effettiva di ottenere l'escussione e la completezza delle ricerche effettuate.
Testo integrale
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