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Ordinanza

Ordinanza n. 182/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. III n. 8272/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509975

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelarealtro

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato - Sez. III n. 8272/2025, oggetto di ricorso per revocazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore economico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Azienda Sanitaria Locale di Lecce ha proposto ricorso per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8272/2025, chiedendo incidentalmente la sospensione dell’efficacia della sentenza. Il giudizio riguarda l’applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall’art. 22 del contratto, riferita alle impugnazioni contro i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e ogni altro atto collegato o presupposto. La questione cautelare concerneva, in particolare, la possibile inclusione nella tariffa del trasporto dei pazienti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto assai dubbio che, anche nell’eventualità di accoglimento della fase rescindente del ricorso per revocazione, potesse seguire l’accoglimento della fase rescissoria, poiché le questioni controverse sembrano escluse dal perimetro applicativo della clausola di salvaguardia. La clausola, secondo il giudice, riguarda esclusivamente le impugnazioni relative ai provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e agli atti collegati o presupposti; non è invece dimostrato che nella tariffa debba essere compreso anche il trasporto dei pazienti. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza oggetto di revocazione è stata proposta in via incidentale ai sensi della disposizione processuale richiamata; l’istanza è stata respinta.

  • art. 22 del contratto

    i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto

    La clausola di salvaguardia è stata interpretata restrittivamente, come riferita esclusivamente agli atti concernenti tetti di spesa, tariffe e atti collegati o presupposti; non è stato ritenuto dimostrato che essa ricomprenda il trasporto dei pazienti nella tariffa.

Massime di principio

  • In sede cautelare nel giudizio di revocazione, la sospensione dell’efficacia della sentenza può essere negata quando, anche ipotizzando l’accoglimento della fase rescindente, risulti altamente dubbia la possibilità di accoglimento della successiva fase rescissoria.
  • Una clausola contrattuale di salvaguardia riferita alle impugnazioni dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e degli atti collegati o presupposti non può essere estesa, in assenza di adeguata dimostrazione, a componenti ulteriori della tariffa, quale il trasporto dei pazienti.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAccreditamento e convenzionamento
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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