Cassazione Penale, Ordinanza n. 11433/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Ha dedotto un unico motivo, denunciando inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione nella valutazione del compendio probatorio, sostenendo che la Corte di merito avrebbe travisato la prova. Il ricorso mirava, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una lettura alternativa delle emergenze processuali, contestando l'attendibilità della persona offesa e il valore del riscontro costituito dal fatto che l'imputato era stato sorpreso alla guida del veicolo rubato e in possesso di altra refurtiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze erano in realtà di merito, perché tendevano a una nuova valutazione delle prove e a censurare il travisamento del fatto, profilo non deducibile nei limiti del sindacato di legittimità quando non sia specificamente individuato un reale travisamento di emergenze processuali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il ricorso non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito o di alternativa lettura delle prove; il travisamento del fatto non è deducibile come mera doglianza fattuale in sede di legittimità.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare la valutazione del materiale probatorio mediante doglianze di puro merito o mediante una richiesta di nuova lettura delle fonti di prova.
- Il vizio di travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente individua specificamente un reale errore percettivo su emergenze processuali decisive; non basta prospettare una diversa interpretazione dei fatti.
- Quando il ricorso si risolve nella contestazione dell'attendibilità delle prove già apprezzate dai giudici di merito e nella richiesta di una rivalutazione del quadro probatorio, esso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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