Cassazione Penale, Sentenza n. 35226/2026 del 02/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (detenuto)
La controversia
Un detenuto ergastolano sottoposto al regime ex art. 41-bis Ord. pen. aveva chiesto di acquistare privatamente, su prescrizione del proprio dentista, uno spazzolino specifico, un collutorio e un idropulsore elettrico per la cura di un impianto dentale con protesi fisse. Dopo il rigetto del reclamo da parte del Magistrato di sorveglianza di Cuneo, il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva accolto la richiesta limitatamente all’idropulsore, ritenendolo necessario per la corretta manutenzione della protesi fissa e non sostituibile con gli strumenti inclusi nel Modello 72. Il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: violazione degli artt. 11 e 41-bis Ord. pen., perché l’idropulsore non sarebbe un presidio essenziale né sostitutivo degli strumenti ordinari; vizio di motivazione sulla sua indispensabilità e sulla comparazione con i presidi disponibili; violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale e indebita sostituzione del giudice all’Amministrazione; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, per il rischio di uso improprio dello strumento in relazione alle esigenze di sicurezza del regime detentivo. Il Sostituto Procuratore generale aveva chiesto l’annullamento senza rinvio, sostenendo che non ricorresse una lesione di un diritto tutelabile ai sensi dell’art. 35-bis Ord. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero della giustizia. Ha ritenuto che le limitazioni regolamentari possano incidere sulle modalità di esercizio dei diritti dei detenuti, ma non negarne la sussistenza; eventuali differenziazioni legate al regime ex art. 41-bis devono essere sorrette da concrete e motivate ragioni logistiche, organizzative, tecniche o di sicurezza. Nel caso concreto, la prescrizione medica attestava l’esigenza di usare l’idropulsore per la pulizia della protesi fissa e non era stata smentita; il ricorso non aveva dimostrato la disponibilità di strumenti equivalenti né indicato concretamente ostacoli organizzativi o una specifica potenzialità offensiva derivante da un possibile uso improprio. Il diniego avrebbe quindi leso il diritto alla salute, e il Tribunale di sorveglianza non aveva oltrepassato i limiti del sindacato giurisdizionale. È stata disposta l’annotazione prevista dall’art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003 in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
In conclusione, occorre tenere bene a mente i due punti cardinali della dedotta questione, che sono costituiti dai limiti da attribuire al sindacato giurisdizionale e dall’esistenza di un diritto tutelabile ex art. 35-bis Ord. pen.
Il reclamo giurisdizionale è esperibile quando il diniego dell’Amministrazione incide concretamente su un diritto del detenuto; il sindacato non comporta una sostituzione generalizzata del giudice alle scelte amministrative.
art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
Posto il più ampio principio della illegittimità di regolamentazioni differenziate – tra i condannati assoggettati a differenti regimi detentivi – laddove esse si risolvano in una forma surrettizia di restrizione ulteriore e rivestano, quindi, una connotazione di ingiustificata e inutilmente oppressiva disparità, resta comunque consentito all’Amministrazione penitenziaria prefissare giustificate modalità difformi, fra il trattamento riservato ai soggetti ristretti secondo il regime previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. e i detenuti comuni.
Il regime differenziato può giustificare modalità diverse di esercizio di un diritto, ma non restrizioni ulteriori prive di giustificazione concreta; le differenze devono poggiare su ragioni specifiche, quali esigenze logistiche, organizzative o di sicurezza.
art. 11 legge 26 luglio 1975, n. 354
Per tenere perfettamente pulito l’impianto deve adoperarsi l’idropulsore elettrico e non consentirlo integra, inevitabilmente, una lesione del diritto alla salute.
Quando la documentazione medica non smentita indica che uno specifico dispositivo è necessario per la cura della salute del detenuto e che i presidi alternativi non sono equivalenti, il diniego può integrare una lesione del diritto alla salute.
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.
In presenza delle condizioni previste, va disposta l’annotazione che impone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Le disposizioni interne agli istituti penitenziari possono disciplinare le modalità di esercizio di un diritto del detenuto, ma non possono negarne la sussistenza né tradursi in una restrizione ulteriore, ingiustificata e inutilmente vessatoria.
- Il trattamento dei detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis può prevedere modalità differenti rispetto a quello dei detenuti comuni soltanto quando l’Amministrazione adduca e motivi in concreto esigenze logistiche, organizzative, tecniche o di sicurezza.
- Il diniego di un presidio sanitario può essere sottoposto al reclamo giurisdizionale quando determina una lesione concreta e attuale del diritto alla salute. Se una prescrizione medica non smentita individua il presidio come necessario e gli strumenti alternativi non risultano equivalenti, il diniego può integrare tale lesione.
- Un’opposizione fondata sulla sicurezza non è sufficiente se resta generica: occorre indicare concretamente quale uso improprio o quale potenzialità offensiva dello strumento giustifichi la limitazione.
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