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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37133/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del 5 febbraio 2026 della Corte d'appello di Lecce, pronunciata a seguito di concordato in appello, deducendo con un unico motivo violazione di legge processuale e assenza di motivazione, in relazione agli artt. 599-bis, commi 3-bis e 3-ter, e 448, comma 2-bis, c.p.p. La difesa lamentava che la Corte d'appello avesse accolto il concordato soltanto quanto alla riduzione della pena inflitta in primo grado, senza escludere anche la libertà vigilata per due anni, misura di sicurezza applicata dal primo giudice. La Corte di cassazione ha rilevato che nella proposta di concordato non era stata chiesta l'esclusione della misura di sicurezza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha premesso che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. è ricorribile per cassazione per questioni relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del procuratore generale e alla difformità tra richiesta e decisione, ma non per doglianze relative a motivi rinunciati. Nel caso concreto, la richiesta di concordato non comprendeva l'esclusione della libertà vigilata; inoltre, la rinuncia ai motivi diversi da quelli sulla determinazione della pena comprende anche la contestazione relativa alla misura di sicurezza, che costituisce capo autonomo e non attiene al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    in tema di concordato in appello, la rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli afferenti alla determinazione della pena comprende anche la doglianza relativa all'applicazione di misure di sicurezza, non riguardando queste ultime il trattamento sanzionatorio, ma un capo autonomo della decisione.

    La rinuncia ai motivi d'appello diversi da quelli concordati sulla pena investe anche le doglianze concernenti le misure di sicurezza, poiché queste non costituiscono trattamento sanzionatorio e formano oggetto di un capo autonomo.

  • art. 129 c.p.p.

    mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    Nel ricorso contro una sentenza resa su concordato in appello non sono ammissibili doglianze relative a motivi rinunciati, né quelle che censurano la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p.

  • art. 606 c.p.p.

    è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice

    Il ricorso per cassazione contro una decisione adottata in concordato è ammissibile quando riguarda la formazione della volontà della parte, il consenso del procuratore generale o la difformità della decisione rispetto alla richiesta.

  • art. 616 c.p.p.

    il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Immende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso

    La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando non siano esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, la rinuncia ai motivi diversi da quelli relativi alla determinazione della pena comprende anche le doglianze sull'applicazione di misure di sicurezza, che costituiscono un capo autonomo della decisione e non rientrano nel trattamento sanzionatorio.
  • La sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello può essere impugnata per cassazione quanto alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra il contenuto della richiesta e quello della decisione; non sono invece ammissibili censure relative a motivi rinunciati.
  • Non può denunciarsi in cassazione il mancato accoglimento di una richiesta non compresa nella proposta di concordato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

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