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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34244/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Avellino che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro (emesso dal pubblico ministero il 17/12/2021 e eseguito dalla polizia giudiziaria) concernente documentazione fiscale e contabile e, tra gli oggetti sequestrati, telefoni cellulari e una carta di credito. Il difensore deduceva violazioni di legge processuale: mancata motivazione sul fumus commissi delicti (art. 125, comma 3 c.p.p.) e mancata restituzione di beni sequestrati senza valido titolo di convalida a valle del sequestro eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché lo strumento impugnatorio (riesame) non era il rimedio corretto per contestare il sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero; in tali casi la prassi e la giurisprudenza richiedono che l'interessato chieda la restituzione al pubblico ministero (art. 263, comma 4 c.p.p.) e, in caso di diniego, promuova opposizione al G.i.p. (comma 5). La Corte ha quindi respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Disciplina il sequestro ordinato dal pubblico ministero; nella fattispecie il PM ha emesso un decreto di sequestro con indicazioni generiche sugli oggetti da acquisire

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiesta nel ricorso per censurare la mancata motivazione sul fumus commissi delicti; la Corte non ha però affrontato nel merito perché il rimedio era inammissibile

  • art. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen.

    Indica la procedura corretta per ottenere la restituzione di cose sequestrate dal pubblico ministero: domanda al PM e, in caso di rifiuto, opposizione al G.i.p.; strada che la Corte ritiene obbligatoria nel caso di sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria su decreto generico

  • art. 355 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla necessità di convalida a valle del sequestro eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria quando il decreto lascia ampia discrezionalità all'esecutore; la Corte osserva che la convalida giudiziaria è l'elemento che rende legittimo il mantenimento in sequestro

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma evocata per i limiti della motivazione dei motivi di ricorso in Cassazione (rif. ammissione dei motivi strettamente necessari alla motivazione)

  • art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'inammissibilità non rilevata nel precedente grado deve essere dichiarata in ogni stato e grado del processo; la Corte lo invoca per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in Cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte, con il provvedimento che dichiara l'inammissibilità, di condannare la parte privata alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ad irrogare ammenda; la Corte ha disposto la condanna alle spese e ammenda di euro 3.000

Massime di principio

  • Se il sequestro probatorio è eseguito dalla polizia giudiziaria su decreto generico del pubblico ministero che lascia ampia discrezionalità all'esecutore, la via corretta per ottenere la restituzione dei beni è la richiesta al pubblico ministero (art. 263, comma 4) e, in caso di diniego, l'opposizione al G.i.p. (comma 5); non è ammissibile il riesame in tale caso.
  • La mancata convalida a valle di un sequestro eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria può costituire motivo per chiedere restituzione, ma la contestazione deve seguire il percorso oppositivo previsto dal codice, non il riesame.
  • Impugnazioni in Cassazione che si fondano su uno strumento di impugnazione inadeguato saranno dichiarate inammissibili anche se tale inammissibilità non è stata rilevata nei gradi precedenti (art. 591, comma 4).
  • Chi propone rimedi processuali errati rischia la condanna alle spese e, se c'è colpa nella scelta dell'azione, anche ammenda ai sensi dell'art. 616; è quindi importante verificare il rimedio procedurale appropriato prima di impugnare.
  • Questioni di eccessiva genericità del decreto di sequestro e di discrezionalità attribuita alla polizia giudiziaria sono, in linea di prassi giurisprudenziale, da contestare tramite la procedura di restituzione/opposizione e non mediante riesame.

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