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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17145/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società che aveva reso prestazioni sanitarie in regime di convenzione otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 229.416,98 a titolo di maggiorazione ISTAT relativa alle prestazioni rese nell'anno 2006. L'azienda sanitaria locale proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, ma il primo giudice dichiarava l'opposizione inammissibile per mancanza della delibera di autorizzazione a stare in giudizio, nonostante la procura rilasciata dal direttore generale. La corte d'appello confermava l'inammissibilità dell'appello, ritenendo corretta la statuizione del tribunale sulla non necessità della preventiva delibera autorizzativa per il direttore generale, ma dichiarando comunque inammissibile il gravame perché privo di specifici riferimenti alla vicenda fattuale e alle ragioni di merito dedotte con l'opposizione, limitandosi a chiedere l'accoglimento dell'opposizione e a richiamare integralmente le domande, difese ed eccezioni di primo grado. Con il ricorso per cassazione l'azienda sanitaria denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 345 e 346 c.p.c., oltre ad altri vizi, sostenendo che la riproposizione ex art. 346 c.p.c. delle domande non esaminate perché assorbite non si applica quando si impugna una decisione che ha dichiarato inammissibile l'atto introduttivo, poiché la volontà di proseguire il giudizio emerge dal richiamo al ricorso introduttivo e dalle conclusioni di primo grado riportate nell'atto di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo, applicando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, quando la sentenza impugnata abbia dichiarato inammissibile per tardività o altra questione pregiudiziale l'opposizione a decreto ingiuntivo, l'impugnazione della sola statuizione pregiudiziale vale come manifestazione di volontà di proseguire il giudizio e implica la riproposizione della domanda principale. Poiché nel caso concreto l'azienda sanitaria, con l'atto di appello, aveva contestato la dichiarazione di inammissibilità e chiesto la rimessione della controversia al giudice di primo grado per il merito, richiamando integralmente le conclusioni precedenti, la corte territoriale non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello per difetto di specifica censura sul merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, affinché esamini nel merito le domande e difese svolte nell'opposizione a decreto ingiuntivo e provveda anche sulle spese, incluso il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    i motivi di appello -che a norma dell'art. 342 c.p.c. devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza i fini della decisione appellata

    i motivi di appello devono individuare la statuizione impugnata e le ragioni della sua erroneità, ma tale onere opera rispetto a una decisione che abbia effettivamente pronunciato sul punto devoluto

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione

  • art. 346 c.p.c.

    la riproposizione ex art. 346 c.p.c. delle domande non esaminate perché assorbite non è richiesta quando l'impugnazione investe una pronuncia che ha definito il giudizio con una declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, poiché la volontà di proseguire il giudizio è già implicitamente espressa

  • artt. 353 e 354 c.p.c.

    il giudizio non deve però essere rimesso al primo giudice stante la tassatività delle ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.

    la cassazione esclude il rinvio al primo giudice perché le ipotesi di rimessione sono tassative e non ricorrono nel caso di specie

  • art. 360 c.p.c.

    ai sensi dell’art 360 n. 3 e 4 c.p.c.

    la ricorrente ha dedotto violazioni di legge, nullità processuali e omessa pronuncia come vizi denunciabili in cassazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza una specifica statuizione autonoma nella motivazione

Massime di principio

  • Quando la sentenza di primo grado dichiara inammissibile un'opposizione a decreto ingiuntivo per una questione pregiudiziale, l'appello contro tale statuizione vale anche come implicita riproposizione della domanda di merito non esaminata, se dall'atto emerge chiaramente la volontà di proseguire il giudizio.
  • In tale ipotesi, il giudice d'appello che ritenga erronea la declaratoria di inammissibilità deve decidere nel merito le domande e difese già svolte in primo grado, senza pretendere una specifica censura sul merito che non è stato deciso.
  • L'art. 346 c.p.c. non può essere applicato in modo rigido quando il giudizio sia stato definito in primo grado senza pronuncia sul merito per effetto di una decisione pregiudiziale sulla ritualità dell'opposizione.
  • La rimessione al primo giudice è consentita solo nei casi tassativi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; fuori da tali ipotesi, la causa va decisa dal giudice d'appello nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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