Ordinanza n. 2329/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, Sezione Prima, -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Lecce, Sez. I, della quale era stata chiesta incidentalmente la sospensione dell'efficacia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e impresa appellata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Un'impresa ha proposto appello contro una sentenza del TAR Puglia, Lecce, chiedendo in via cautelare la sospensione della relativa efficacia. Dal testo non risultano indicati i motivi specifici dell'appello né il contenuto puntuale della controversia principale. L'appellante ha allegato un pregiudizio di natura economica derivante dall'esecuzione della sentenza. La controversia riguarda tuttavia lo stato dei luoghi nell'ambito di un'area naturale protetta, con coinvolgimento del Ministero della cultura e della competente Soprintendenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione perché il pregiudizio dedotto dall'appellante è puramente economico e può essere ristorato all'esito dell'eventuale accoglimento dell'appello; tale pregiudizio è recessivo rispetto all'interesse pubblico a non alterare lo stato dei luoghi nell'ambito dell'area naturale protetta. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello; l'istanza è stata respinta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti e i loro rappresentanti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, il pregiudizio meramente economico, quando sia ristorabile all'esito dell'eventuale accoglimento del gravame, non giustifica la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
- Nella ponderazione cautelare, l'interesse pubblico alla conservazione dello stato dei luoghi in un'area naturale protetta può prevalere sul pregiudizio economico meramente riparabile subito dal privato.
- La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta in presenza di giustificate ragioni, anche quando l'istanza cautelare venga respinta.
Come è indicizzato
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