Cassazione Civile, Ordinanza n. 32218/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per il perfezionamento della procedura di definizione agevolata. La domanda del ricorso incidentale è stata superata dall'accordo/processo di definizione agevolata. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura sull'asserito contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Veneto che, in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato un avviso di accertamento emesso nei confronti di una ex socia di una società in accomandita semplice poi cessata, esercente attività commerciale. Il ricorso principale deduceva la nullità della sentenza d'appello per un asserito contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo. La contribuente si è costituita con controricorso e ricorso incidentale. Nel corso del giudizio di legittimità il procedimento era stato sospeso per consentire l'adesione alla definizione agevolata prevista dal d.l. 119/2018; in vista dell'udienza la contribuente ha documentato il pagamento integrale delle somme dovute e l'Ufficio ha preso atto del perfezionamento della procedura, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, cui la contribuente ha aderito.
Norme richiamate
È stato applicato quale base della definizione agevolata che, una volta perfezionata con il pagamento integrale, ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, il contribuente perfeziona una procedura di definizione agevolata che copre integralmente la pretesa fiscale oggetto di lite, la controversia va dichiarata estinta per cessazione della materia del contendere.
- Il perfezionamento della definizione agevolata, se riconosciuto anche dall'Ufficio, assorbe e rende inutile l'esame dei motivi di ricorso principale e incidentale relativi alla validità dell'atto impositivo o della decisione impugnata.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche in cassazione quando risulti documentalmente il pagamento integrale richiesto dalla procedura agevolativa e vi sia adesione delle parti alla relativa istanza.
Come è indicizzato
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