Cassazione Penale, Ordinanza n. 12343/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo, in sostanza, vizi di motivazione e violazione di legge. Il primo motivo è stato ritenuto una mera rivalutazione del compendio istruttorio, poiché mirava a proporre una lettura alternativa dei dati di fatto e degli elementi di prova rispetto a quella accolta dal giudice di merito. È stata inoltre dedotta la violazione dell'art. 192 c.p.p. con riferimento all'attendibilità dei testimoni dell'accusa, ma la censura è stata considerata impropriamente formulata come violazione di legge anziché, al più, come vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Infine, la ricorrente ha lamentato la mancata considerazione di motivi di appello, ma in modo generico e senza specificare contenuto e decisività delle questioni asseritamente trascurate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi prospettassero una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, che la doglianza ex art. 192 c.p.p. fosse dedotta con il vizio di violazione di legge pur non essendo tale norma assistita da sanzione processuale rilevante ai fini dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., e che la censura sulla mancata risposta ai motivi di appello fosse generica e non autosufficiente. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le doglianze sull'attendibilità dei testimoni non possono essere veicolate come violazione di legge in cassazione, ma solo nei limiti del vizio di motivazione, quando ne ricorrano i presupposti.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Non è il corretto veicolo per censurare l'attendibilità della prova dichiarativa tramite l'art. 192 c.p.p., perché tale norma non è assistita da nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È la sede corretta per denunciare mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, purché il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti specificamente indicati.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio o nella mera contrapposizione di una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
- Il vizio di manifesta illogicità della motivazione è deducibile solo quando sia macroscopico e immediatamente percepibile; non rilevano le minime incongruenze né le deduzioni difensive solo alternative, se la motivazione complessiva è logicamente coerente.
- Le contestazioni relative all'attendibilità dei testimoni, quando non collegate a violazioni sanzionate processualmente, non integrano violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., ma possono essere fatte valere soltanto come vizio di motivazione nei limiti consentiti.
- La censura di omessa considerazione dei motivi di appello richiede una specifica indicazione del contenuto delle doglianze trascurate e della loro decisività; il ricorso deve essere autosufficiente e consentire alla Corte di individuare le questioni asseritamente non esaminate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12286/2025 del 28/03/2025
- ordinanza_penale · 28 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12291/2025 del 28/03/2025
- ordinanza_penale · 28 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12298/2025 del 28/03/2025
- ordinanza_penale · 28 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12318/2025 del 28/03/2025
- ordinanza_penale · 28 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12319/2025 del 28/03/2025
- ordinanza_penale · 28 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12320/2025 del 28/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →