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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05622/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto bancario per il saldo negativo di alcuni conti correnti intestati a una società. La società e i fideiussori contestavano la pretesa monitoria deducendo, in sintesi: la nullità o invalidità di clausole contrattuali relative a interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto, valuta e spese; la necessità di rideterminare i saldi dei conti correnti; la nullità della fideiussione omnibus prestata dai garanti. In appello la decisione sfavorevole agli opponenti era stata confermata, ritenendosi tra l'altro insussistente la continuità negoziale e contabile tra i vecchi conti e quelli azionati in monitorio, con conseguente esclusione delle contestazioni fondate su tale continuità e rigetto dell'eccezione di compensazione/controcredito. In cassazione i ricorrenti articolavano otto motivi: 1) omessa pronuncia e carenza di legittimazione attiva della cessionaria per mancata prova dell'inclusione del credito nella cessione in blocco ex art. 58 t.u.b. e art. 1264 c.c.; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. per erroneo apprezzamento della prova sulla continuità tra conti correnti; 3) omessa pronuncia e violazione in tema di compensazione del preteso controcredito; 4) violazione degli artt. 2697 c.c. e 324 c.p.c. sulla CMS e sul giudicato; 5) violazione dell'onere probatorio in relazione alle spese di conto corrente; 6) errata qualificazione del controcredito come riferito ai fideiussori anziché alla società e mancato esame della CTP; 7) omesso esame della CTU appello e del minor credito accertato dal consulente; 8) erroneo esame della documentazione e della CTU, con motivazione apparente e mancata considerazione della compensazione. Nel corso del giudizio di legittimità i soli fideiussori hanno raggiunto un accordo transattivo e rinunciato al ricorso, poi accettato dalla resistente.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente ai fideiussori per effetto della rinuncia agli atti accettata dalla resistente. Quanto alla società ricorrente, ha respinto integralmente il ricorso. Nel merito ha ritenuto infondato il primo motivo perché la doglianza, pur formalmente prospettata come omessa pronuncia sulla legittimazione attiva, investiva in realtà la prova della titolarità del credito e comunque il rigetto implicito risultava dalla decisione nel merito. I motivi sulla continuità tra conti sono stati dichiarati inammissibili perché volti a censurare la valutazione delle prove e non un vero errore di diritto o di percezione; la Corte ha ribadito che non è sindacabile in cassazione la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito. Le censure sulla compensazione sono state reputate inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi principale, che negava in radice l'esistenza del controcredito della società in assenza della continuità negoziale e contabile; inoltre, per la parte riferita ai fideiussori, il motivo era rivolto contro argomentazioni ad abundantiam e quindi privo di interesse. Analogamente sono stati dichiarati inammissibili i motivi relativi a CMS, spese di conto, onere probatorio e mancato esame della CTU, sia per difetto di confronto con le rationes decidendi sia perché le doglianze pretendevano una nuova valutazione del merito o denunciavano come omesso esame la mera consulenza tecnica, che non è un fatto storico. La Corte ha quindi confermato la sentenza d'appello nella parte relativa alla società e condannato la stessa alle spese, con raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per escludere l'omessa pronuncia quando il rigetto della domanda o dell'eccezione risulta implicitamente dalla decisione di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo per errori di percezione o uso di prove legali; non consente di contestare in cassazione la mera valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 1243 c.c.

    La compensazione giudiziale richiede che il controcredito sia almeno certo e, se non liquido, sia di facile e pronta liquidazione.

  • art. 1264 c.c.

    Richiamato con riferimento alla dedotta cessione del credito e alla titolarità in capo alla cessionaria.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato nelle censure relative alla determinazione degli interessi e dei rapporti bancari, ma ritenuto non decisivo alla luce delle valutazioni di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata; non quando si contesta l'apprezzamento delle prove raccolte.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato nella censura sulla documentazione bancaria, ma senza superare il rilievo di inammissibilità per difetto di attacco alla ratio decidendi.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato sul giudicato interno in relazione alla mancata contestazione di specifici capi della sentenza di primo grado.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è apparente solo se il vizio emerge dal testo stesso della sentenza; non basta lamentare una diversa lettura delle prove.

  • art. 360 c.p.c.

    Viene ribadito che i vizi denunciabili devono corrispondere alla reale natura della doglianza: errore di diritto, nullità processuale o omesso esame di un fatto storico decisivo, non rivalutazione del merito.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Il preteso errore percettivo sul contenuto degli atti, se realmente tale, sarebbe veicolabile con revocazione e non con ricorso per cassazione.

  • art. 58 d.lgs. n. 385/1993

    Richiamato in tema di cessione in blocco dei crediti bancari e prova dell'inclusione del credito ceduto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per il parametro del minimo costituzionale della motivazione, ma senza che la sentenza impugnata lo violi.

  • art. 115 c.p.c.

    Non può essere invocato per sindacare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice, decidendo nel merito in senso incompatibile con la domanda o l'eccezione, abbia implicitamente rigettato la questione dedotta.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura sulla valutazione delle prove in una denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: il sindacato di legittimità non può sostituire la propria lettura del materiale istruttorio a quella del giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando l'onere probatorio sia stato attribuito alla parte sbagliata; se si contesta l'esito dell'apprezzamento probatorio, la doglianza non riguarda il riparto dell'onere della prova ma la valutazione del fatto.
  • La compensazione giudiziale richiede un controcredito certo e, se non liquido, di pronta e facile liquidazione; un credito che presupponga un complesso accertamento sull'illegittimità delle poste bancarie non è automaticamente compensabile.
  • Le censure in cassazione devono confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; l'attacco rivolto solo ad argomentazioni ad abundantiam o obiter dicta è inammissibile per difetto di interesse.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non è, di regola, un fatto storico omesso ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; la sua critica deve passare dall'individuazione del fatto decisivo eventualmente non esaminato, non dalla mera contestazione delle conclusioni del consulente.
  • L'interpretazione della domanda, dell'eccezione o della riconvenzionale è attività di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale o dell'omesso esame di un fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteCompensazioneImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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