Cassazione Civile, Ordinanza n. 29272/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo con cui il cliente di una banca aveva chiesto la consegna di copia di un contratto di finanziamento, di una polizza assicurativa con modello Secci e dell'estratto delle rate pagate, invocando il diritto alla documentazione bancaria previsto dall'art. 119 T.U.B. La banca, in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., ha eccepito l'incompetenza per valore del Tribunale sostenendo che il valore della lite fosse determinabile in base ai costi di produzione delle copie documentali e quindi rientrasse nella competenza del giudice di pace. Il cliente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 7 e 14 c.p.c., perché il costo delle copie sarebbe solo una spesa accessoria e non il valore della pretesa, che invece avrebbe ad oggetto un obbligo di facere e un diritto sostanziale alla consegna della documentazione, da qualificare come controversia di valore indeterminabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura contro la declaratoria di incompetenza per valore. Ha affermato che la domanda monitoria aveva ad oggetto l'esercizio del diritto sostanziale del cliente a ottenere copia della documentazione bancaria ex art. 119, comma 4, T.U.B., diritto azionabile anche giudizialmente e tramite procedimento monitorio. Di conseguenza, il valore della controversia non può essere determinato in base ai meri costi di produzione delle copie richieste, poiché tali costi sono soltanto accessori e strumentali rispetto al diritto azionato. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Torino, dinanzi al quale ha rimesso le parti anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 14 c.p.c. per la disciplina della competenza per valore del giudice di pace e del tribunale.
Le azioni aventi ad oggetto beni mobili o obblighi di facere, se il valore non è determinato, non vanno automaticamente qualificate come di valore indeterminabile; la competenza va valutata secondo i criteri dell'articolo, tenendo conto del valore dichiarato o presunto e della possibilità di contestazione nella prima difesa.
art. 119 d.lgs. n. 385 del 1993
Attribuisce al cliente il diritto sostanziale di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni; il diritto può essere esercitato anche in giudizio e in via monitoria.
La banca ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo, nel cui ambito ha sollevato l'eccezione di incompetenza per valore.
Norma di legittimità invocata per censurare la violazione delle regole sulla competenza.
La documentazione bancaria può essere richiesta in giudizio anche mediante istanza di esibizione, se ne ricorrono i presupposti e previa richiesta alla banca.
Massime di principio
- Ai fini della competenza per valore, la domanda diretta a ottenere la consegna di documentazione bancaria ex art. 119 T.U.B. va riferita al diritto sostanziale alla documentazione e non ai soli costi di riproduzione delle copie.
- Il costo di produzione delle copie richieste dal cliente ha natura meramente accessoria e strumentale; non costituisce il valore della controversia quando l'oggetto del giudizio è l'adempimento dell'obbligo di consegna documentale.
- Il diritto del cliente alla documentazione bancaria è un diritto sostanziale azionabile in giudizio, anche con ricorso monitorio e, ricorrendone i presupposti, mediante esibizione ex art. 210 c.p.c.
- La contestazione del valore dichiarato o presunto è possibile nella prima difesa del convenuto/opponente, ma non può fondarsi sulla mera quantificazione dei costi di rilascio se la pretesa riguarda l'accertamento e l'attuazione del diritto alla documentazione.
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