Cassazione Penale, Ordinanza n. 20421/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stato alcun accoglimento delle doglianze sul bilanciamento delle circostanze, ritenuto incensurabile in cassazione alla luce della motivazione del giudice di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo un unico motivo relativo al giudizio di comparazione tra circostanze: contestava la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. La censura mirava, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione del bilanciamento delle circostanze e quindi un trattamento sanzionatorio più favorevole. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il giudizio di equivalenza o prevalenza tra circostanze appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo se frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica, evenienza esclusa nel caso concreto, dove la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta sufficiente e ragionata.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche sono state richiamate solo come oggetto del giudizio di comparazione con le aggravanti; la Corte ha ritenuto insindacabile, in assenza di arbitrio o illogicità, la valutazione del giudice di merito sulla loro mancata prevalenza.
La decisione concerne il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ribadisce che la scelta di equivalenza appartiene al merito e non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivata.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è normalmente sindacabile in cassazione, salvo che risulti frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica.
- È sufficiente, per sorreggere la decisione di equivalenza tra circostanze, una motivazione che spieghi di ritenere tale soluzione la più idonea a garantire l'adeguatezza della pena in concreto.
- Una censura che si limiti a sollecitare una diversa valutazione del bilanciamento delle circostanze, senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione, è manifestamente infondata e conduce all'inammissibilità del ricorso.
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