Cassazione Penale, Ordinanza n. 20095/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Restano ferme la conferma della condanna per furto pronunciata nei gradi di merito e la recidiva specifica ed infraquinquennale già ritenute.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna di primo grado per furto, con riconoscimento della recidiva specifica ed infraquinquennale. Il ricorso articola tre motivi: (1) vizio di motivazione sulla responsabilità penale, deducendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel confermare l'affermazione di colpevolezza; (2) vizio di motivazione sulla mancata concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, comma 4, c.p., sostenendo che il valore della refurtiva fosse modesto; (3) vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, lamentando che il giudice non avrebbe valorizzato elementi favorevoli all'imputato, in particolare la mancata complicazione delle operazioni di controllo. La Corte rileva però che i primi due motivi ripropongono doglianze già esaminate e respinte in appello, senza un'autonoma critica alla sentenza impugnata, mentre il terzo si risolve in una censura non proponibile in sede di legittimità e comunque priva di specificità e di reale confronto con la motivazione di merito.
Norme richiamate
L'attenuante del danno di speciale tenuità non è riconoscibile quando il valore della cosa sottratta, per ciascun episodio, non consente di qualificare il pregiudizio come particolarmente tenue; nel caso esaminato il valore di circa 250 euro per furto è stato ritenuto incompatibile con il beneficio.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre, senza reale confronto critico, le doglianze già proposte in appello e già motivate come infondate dal giudice di merito.
- La specificità del ricorso per cassazione richiede una critica argomentata della decisione impugnata; la mera reiterazione di censure già esaminate integra un motivo solo apparente.
- La censura sul diniego delle attenuanti generiche non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito, essendo sufficiente, per il giudice di merito, richiamare gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover analizzare tutti quelli prospettati dalle parti.
- Il mero richiamo a un singolo dato favorevole, se formulato come petizione di principio e senza indicazione di concreti parametri positivi di meritevolezza, non è sufficiente a imporre la concessione delle attenuanti generiche.
- La valutazione del danno di speciale tenuità deve tener conto, tra l'altro, del valore effettivo del bene sottratto e non può essere fondata su una mera allegazione astratta di modestia del pregiudizio.
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