Cassazione Civile, Ordinanza n. 17468/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Il difensore che aveva assistito una parte nel giudizio di legittimità chiede la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione. La decisione originaria, dopo avere affermato nella motivazione la condanna della controparte alle spese del giudizio di legittimità, nel dispositivo avrebbe omesso la previsione della distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il ricorrente evidenzia che dagli atti risultava la richiesta di attribuzione delle spese al difensore antistatario e domanda la rettifica del dispositivo. La Corte rileva che l'errore è immediatamente percepibile dagli atti e che il procedimento di correzione degli errori materiali non consente una statuizione sulle spese del procedimento di correzione, perché ha natura amministrativa e non presenta una parte soccombente in senso proprio.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto la rettifica dell'ordinanza n. 32792/2018, inserendo nel dispositivo, dopo le parole "come per legge", la locuzione "da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario Avv. Giuseppe Vitolo". Ha inoltre ordinato alla Cancelleria le annotazioni di rito sull'originale del provvedimento. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
È richiamato come base normativa del procedimento di correzione degli errori materiali; la Corte ne applica la disciplina per rettificare il dispositivo del provvedimento precedente.
È richiamato, insieme all'art. 287 c.p.c., quale norma applicabile alla correzione degli errori materiali nei provvedimenti della Corte di cassazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali è consentita la rettifica del dispositivo quando l'errore emerga ictu oculi dagli atti e risulti un mero difetto materiale di formulazione rispetto alla decisione effettivamente adottata.
- La correzione dell'errore materiale può essere disposta anche per integrare nel dispositivo la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, quando la volontà della Corte sia chiaramente desumibile dal contenuto complessivo del provvedimento e dagli atti processuali.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura amministrativa e non comporta una vera e propria soccombenza; pertanto non è ammessa una autonoma statuizione sulle spese di tale procedimento.
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