Cassazione Penale, Sentenza n. 11708/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza per vizio di motivazione: il Tribunale ha tenuto due valutazioni contraddittorie sui fatti visionati (da un lato ha ritenuto che non vi sia stato alcun tentativo di furto, ma al più un danneggiamento; dall'altro ha qualificato il fatto come furto tentato) e, in conseguenza, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. senza fornire spiegazioni che riconciliassero le due affermazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per vizio di motivazione, ha ritenuto la sentenza palesemente contraddittoria e priva di motivazione circa l'esclusione dell'aggravante, e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona in diversa composizione. Ha inoltre richiamato l'effetto del d.lgs. n. 150/2022, disponendo che il giudice di rinvio verifichi la mancanza in atti della querela e, se effettivamente assente, compia gli adempimenti previsti dall'art. 85, comma 2, del d.lgs. n. 150/2022 informando la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.
art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.
È l'aggravante relativa all'aver commesso il fatto con violenza sulle cose; nella sentenza impugnata è stata esclusa ma senza motivazione; la Cassazione ha rilevato che l'esclusione va motivata e che la qualificazione giuridica deve essere coerente con i fatti narrati.
Ha modificato la procedibilità dell'ipotesi aggravata dall'art. 625, comma 1, n. 2, rendendola procedibile a querela di parte; la Corte ha quindi imposto al giudice di rinvio di verificare la presenza della querela e di adempiere agli obblighi previsti se la querela manca.
art. 85, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022
art. 85, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022
Prevede gli obblighi del giudice/procura in caso di mancanza della querela per reati ora procedibili a querela: in particolare l'informazione alla persona offesa circa la possibilità di esercitare il diritto di querela e gli adempimenti procedurali conseguenti.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza deve essere coerente: le valutazioni di fatto (es. visione di filmati, qualificazione di danneggiamento o tentativo di furto) devono essere riconciliabili con la qualificazione giuridica adottata; in caso di contraddizione la decisione è annullabile.
- Se si esclude o si esclude un'aggravante, il giudice deve spiegare espressamente le ragioni fattuali e giuridiche che giustificano tale scelta; la mera enunciazione della qualificazione senza argomentazione è insufficiente.
- Dopo modifiche legislative che incidono sulla procedibilità (es. d.lgs. n. 150/2022), il giudice che rinvia deve verificare la presenza della querela nei fascicoli e, in sua assenza, adempiere agli obblighi informativi e procedurali previsti dalla norma.
- In presenza di prova audiovisiva (filmati), il giudice deve motivare come la sua valutazione probatoria porta alla qualificazione del reato; contraddizioni nell'interpretazione del filmato sono motivo di censura in Cassazione.
- La parte pubblica (Procuratore generale) può ottenere cassazione per vizi di motivazione anche quando la controversia verte sulla qualificazione giuridica dei fatti; le difese possono chiedere l'inammissibilità del ricorso, ma il vizio di motivazione, se manifesto, prevale.
- In situazioni analoghe è prudente per il giudice: (a) indicare chiaramente il nesso tra fatto provato e reato contestato, (b) motivare l'eventuale esclusione di aggravanti, (c) verificare la regolarità degli atti relativi alla querela quando la procedibilità dipende da essa.
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