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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10055/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. volto a censurare la sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il gravame avverso la sentenza di condanna per riciclaggio (capo N) e abusivismo bancario (capo B-al). Si denunciavano, in sintesi: (i) errore di fatto nella valutazione della "prova di resistenza" dopo la dichiarata nullità delle intercettazioni, con l'utilizzo di elementi ritenuti non conferenti rispetto al capo N); (ii) errore di fatto per una ricostruzione "circolare" della condotta e per la ritenuta attendibilità della consulenza tecnica del P.M., nonché omissione di considerare la restituzione dei danari come prova decisiva a discarico; (iii) omesso esame di motivi relativi alla finalità distrattiva del presunto reato presupposto (appropriazione indebita) e alla sua efficacia esimente; (iv) errore in ordine alla aggravante della transnazionalità per non avere la Corte valutato la necessità che il gruppo criminale sia distinto rispetto agli imputati.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure proposte non rientrano nella nozione di "errore di fatto" tutelato dall'art. 625-bis c.p.p., in quanto consistono in valutazioni probatorie e di merito (errori di giudizio) e non in errori percettivi immediatamente rilevabili dagli atti. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata sul carattere percettivo, decisivo e ictu oculi dell'errore di fatto. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, liquidate in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio straordinario per "errore di fatto" è strettamente limitato agli errori percettivi (svista o equivoco nella lettura degli atti) che siano decisivi e immediatamente rilevabili; sono esclusi i censure circa la valutazione delle prove (errori di giudizio).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per la condanna alla somma dovuta alla Cassa delle ammende (sanzione pecuniaria disposta per il ricorso inammissibile).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 13199/2016; Sez. U., n. 16103/2002, Basile; Sez. 6, n. 37243/2014; Sez. 2, n. 29450/2018; Sez. 1, n. 17847/2017; Sez. U., Adanni n. 18374/2013)

    Costante orientamento che delimita la nozione di "errore di fatto" ammesso ex art. 625-bis: deve trattarsi di errore percettivo, decisivo e immediatamente riscontrabile negli atti; valutazioni probatorie e ragionamenti logico-giuridici non sono sindacabili con questo rimedio; omissioni trattate nel merito si intendono tacitamente esaminate se la Corte ha comunque affrontato il motivo.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per errori percettivi (svista/ equivoco) evidenti dagli atti e decisivi per la decisione; le critiche alla valutazione delle prove sono inammissibili perché costituiscono errore di giudizio.
  • Se si denuncia un "errore di fatto" occorre mostrare con evidenza dagli atti che la Corte ha travisato dati oggettivi in modo evidente (ictu oculi) e che tale travisamento ha inciso sulla decisione: non è sufficiente sollevare dubbi o proporre una diversa lettura probatoria.
  • Le omissioni di rilievo imputate alla Corte di cassazione possono essere considerate tacitamente esaminate se la sentenza dimostra che il motivo è stato comunque affrontato; per rendere efficace la censura serve dimostrare che la deduzione non è stata proprio valutata.
  • Nelle questioni relative alla "prova di resistenza" dopo l'esclusione di intercettazioni, per ottenere accoglimento in sede straordinaria bisogna provare in modo chiaro e immediato che la Corte abbia fatto riferimento a elementi del tutto estranei e percepibili come tali dagli atti, non meramente proporre una diversa valutazione della loro rilevanza.
  • Quanto alle aggravanti transnazionali fondate su un "gruppo criminale", in sede di impugnazione straordinaria non è possibile rimettere in discussione valutazioni complesse sull'esistenza e composizione del gruppo se ciò richiede una rivalutazione probatoria: occorre dimostrare un evidente errore percettivo nella ricostruzione fattuale.

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