Cassazione Penale, Sentenza n. 10055/2023 del 09/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. volto a censurare la sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il gravame avverso la sentenza di condanna per riciclaggio (capo N) e abusivismo bancario (capo B-al). Si denunciavano, in sintesi: (i) errore di fatto nella valutazione della "prova di resistenza" dopo la dichiarata nullità delle intercettazioni, con l'utilizzo di elementi ritenuti non conferenti rispetto al capo N); (ii) errore di fatto per una ricostruzione "circolare" della condotta e per la ritenuta attendibilità della consulenza tecnica del P.M., nonché omissione di considerare la restituzione dei danari come prova decisiva a discarico; (iii) omesso esame di motivi relativi alla finalità distrattiva del presunto reato presupposto (appropriazione indebita) e alla sua efficacia esimente; (iv) errore in ordine alla aggravante della transnazionalità per non avere la Corte valutato la necessità che il gruppo criminale sia distinto rispetto agli imputati.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure proposte non rientrano nella nozione di "errore di fatto" tutelato dall'art. 625-bis c.p.p., in quanto consistono in valutazioni probatorie e di merito (errori di giudizio) e non in errori percettivi immediatamente rilevabili dagli atti. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata sul carattere percettivo, decisivo e ictu oculi dell'errore di fatto. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, liquidate in dispositivo.
Norme richiamate
Il rimedio straordinario per "errore di fatto" è strettamente limitato agli errori percettivi (svista o equivoco nella lettura degli atti) che siano decisivi e immediatamente rilevabili; sono esclusi i censure circa la valutazione delle prove (errori di giudizio).
Richiamato per la condanna alla somma dovuta alla Cassa delle ammende (sanzione pecuniaria disposta per il ricorso inammissibile).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 13199/2016; Sez. U., n. 16103/2002, Basile; Sez. 6, n. 37243/2014; Sez. 2, n. 29450/2018; Sez. 1, n. 17847/2017; Sez. U., Adanni n. 18374/2013)
Costante orientamento che delimita la nozione di "errore di fatto" ammesso ex art. 625-bis: deve trattarsi di errore percettivo, decisivo e immediatamente riscontrabile negli atti; valutazioni probatorie e ragionamenti logico-giuridici non sono sindacabili con questo rimedio; omissioni trattate nel merito si intendono tacitamente esaminate se la Corte ha comunque affrontato il motivo.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per errori percettivi (svista/ equivoco) evidenti dagli atti e decisivi per la decisione; le critiche alla valutazione delle prove sono inammissibili perché costituiscono errore di giudizio.
- Se si denuncia un "errore di fatto" occorre mostrare con evidenza dagli atti che la Corte ha travisato dati oggettivi in modo evidente (ictu oculi) e che tale travisamento ha inciso sulla decisione: non è sufficiente sollevare dubbi o proporre una diversa lettura probatoria.
- Le omissioni di rilievo imputate alla Corte di cassazione possono essere considerate tacitamente esaminate se la sentenza dimostra che il motivo è stato comunque affrontato; per rendere efficace la censura serve dimostrare che la deduzione non è stata proprio valutata.
- Nelle questioni relative alla "prova di resistenza" dopo l'esclusione di intercettazioni, per ottenere accoglimento in sede straordinaria bisogna provare in modo chiaro e immediato che la Corte abbia fatto riferimento a elementi del tutto estranei e percepibili come tali dagli atti, non meramente proporre una diversa valutazione della loro rilevanza.
- Quanto alle aggravanti transnazionali fondate su un "gruppo criminale", in sede di impugnazione straordinaria non è possibile rimettere in discussione valutazioni complesse sull'esistenza e composizione del gruppo se ciò richiede una rivalutazione probatoria: occorre dimostrare un evidente errore percettivo nella ricostruzione fattuale.
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