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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20988/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di legittimità il difensore dell'imputato ha proposto un unico motivo di ricorso deducendo la violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che la Corte di appello avrebbe omesso di verificare la sussistenza di una causa di proscioglimento. Il ricorso, tuttavia, non indicava quale specifica causa di proscioglimento fosse stata indebitamente trascurata e si risolveva in una doglianza generica, priva di adeguata correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non specifico e indeterminato, sostanzialmente privo della necessaria correlazione con la decisione di merito. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva neppure precisato quale causa di proscioglimento sarebbe stata omessa dalla Corte di appello. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Impone al giudice di verificare l'eventuale presenza di una causa di non punibilità o proscioglimento rilevabile dagli atti; nel ricorso, però, la censura è stata ritenuta generica perché non indicava quale causa concreta fosse stata trascurata.

  • art. 616 c.p.p.

    È il fondamento della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che proponga censure generiche, indeterminate o non specificamente correlate alla motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione della violazione dell'art. 129 c.p.p. richiede l'indicazione concreta della causa di proscioglimento asseritamente omessa dal giudice di merito; una doglianza meramente assertiva non è sufficiente.
  • La mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi con le ragioni della decisione, integra difetto di specificità del motivo di ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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