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Sentenza

Sentenza del 15/12/2024 n. 32626 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nel corso del giudizio di cassazione, le parti hanno presentato congiuntamente rinuncia al ricorso e chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. La Corte, senza esaminare nel merito i quattro motivi, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha compensato le spese. Non vi è stata quindi una decisione di merito definitiva sulle questioni doganali.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’importazione di merci nel 2014. In seguito a verifiche sui pagamenti delle royalties dovute in base al contratto di licenza con Converse Inc., l’Agenzia delle dogane ritenne che il valore dichiarato in dogana non includesse i corrispettivi di licenza, rideterminò la base imponibile dei diritti di confine e notificò avvisi di rettifica e atti sanzionatori. La società chiese il rimborso di 3.709,88 euro di maggiori diritti doganali, ma l’istanza, presentata il 20 marzo 2017, fu respinta il 6 luglio 2017. Dopo l’accoglimento del ricorso della società da parte della Commissione tributaria provinciale di Genova e l’accoglimento dell’appello dell’Agenzia da parte della Commissione tributaria regionale della Liguria, la società ricorse in cassazione con quattro motivi: violazione dell’art. 112 c.p.c. per la decisione sulla tardiva costituzione dell’Ufficio; violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 sul contraddittorio procedimentale; violazione dell’art. 32 del Codice doganale comunitario e degli artt. 157, 159 e 160 delle disposizioni di applicazione, in relazione allo ius superveniens; violazione delle norme civilistiche sull’interpretazione del contratto e sulla sua efficacia soggettiva.

Norme richiamate

  • Artt. 390 e 391 c.p.c.

    Deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese.

    La rinuncia al ricorso, presentata congiuntamente dalle parti, ha determinato l’estinzione del giudizio di cassazione; la Corte ha disposto la compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Quando le parti rinunciano congiuntamente al ricorso e chiedono la cessazione della materia del contendere, la Corte può dichiarare estinto il giudizio senza decidere nel merito le censure proposte.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando le parti la chiedono congiuntamente; in questo caso ciascuna parte sostiene le proprie spese.
  • L’estinzione per rinuncia non equivale a una pronuncia di merito favorevole a una delle parti: le questioni sostanziali controverse restano prive di decisione definitiva in quel giudizio.

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