Cassazione Civile, Ordinanza n. 30243/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Nel fallimento di una società già esercente un complesso aziendale comprendente centrali idroelettriche, una banca creditrice, titolare di ipoteca fondiaria e privilegio speciale su alcune centrali, ha proposto reclamo contro il progetto di riparto parziale delle somme ricavate dalla vendita dell'azienda. La banca ha sostenuto che le centrali su cui vantava prelazione erano state sottostimate dai periti del curatore, mentre altre centrali, gravate da prelazioni in favore della banca resistente, erano state sovrastimate; ciò avrebbe alterato l'imputazione del prezzo di vendita tra i beni e, quindi, l'ordine di soddisfazione dei creditori privilegiati. Il tribunale ha però ritenuto tardiva e inammissibile la contestazione perché le doglianze avrebbero dovuto essere rivolte contro l'ordinanza di vendita e gli atti che fissavano i criteri di imputazione del prezzo, non contro il riparto. Con il ricorso per cassazione la banca ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 110 e 36 l. fall., sostenendo: che il reclamo era diretto non a contestare il prezzo complessivo dell'azienda ma solo la distribuzione del ricavato tra i creditori privilegiati; che il parere di congruità e le perizie di stima erano atti endoprocedimentali non autonomamente impugnabili; che le stime individuali dei beni sarebbero state conosciute solo successivamente; e che il tribunale aveva travisato l'oggetto della censura, negando indebitamente una CTU.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, da un lato, che la censura difettasse di specificità, perché il ricorso non riproduceva né allegava adeguatamente gli atti rilevanti né ne indicava con precisione la collocazione processuale; dall'altro, che mancasse l'interesse a dolersi della tardiva contestazione delle stime, poiché l'ordinanza di vendita indicava già i criteri percentuali di imputazione del valore delle singole componenti dell'azienda, e la banca ricorrente non contestava proprio quel criterio. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito che aveva escluso la possibilità di rimettere in discussione, in sede di riparto, la stima dei beni e la percentuale di imputazione del prezzo fissata nell'ordinanza di vendita. Sono state poste a carico della ricorrente le spese di lite ed è stato disposto, se dovuto, il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
il reclamo va proposto contro i provvedimenti del giudice delegato lesivi dei diritti; non può essere usato per rimettere in discussione, in sede di riparto, criteri di imputazione del prezzo già stabiliti nell'ordinanza di vendita.
il progetto di riparto può essere contestato solo nei limiti delle questioni effettivamente pertinenti alla distribuzione dell'attivo, non per aggirare la mancata impugnazione degli atti che hanno fissato il valore o i criteri di vendita.
art. 111, comma 7, Cost.
è ammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale che dichiari esecutivo il piano di riparto parziale, quando decida su diritti soggettivi dei creditori concorrenti con caratteri di decisorietà e definitività.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel procedimento fallimentare, il creditore concorrente che intenda contestare il valore attribuito ai beni oggetto di prelazione deve impugnare tempestivamente l'atto che fissa il prezzo o i criteri di imputazione del ricavato, non potendo rinviare la doglianza alla fase di riparto.
- La contestazione proposta in sede di riparto è inammissibile quando mira, in sostanza, a ottenere una diversa percentuale di imputazione del prezzo rispetto a quella già stabilita nell'ordinanza di vendita.
- È inammissibile la censura che difetti di specificità se non trascrive o localizza con precisione gli atti processuali e documentali su cui si fonda.
- La parte che deduce l'erronea ripartizione dell'attivo deve dimostrare un concreto interesse a una diversa distribuzione: se non contesta il criterio di imputazione già fissato, la critica alla sola stima dei singoli beni non è idonea a fondare l'impugnazione.
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