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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25308/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia non riguarda il merito della lite definita con l'ordinanza n. 34411/2022, ma la correzione di un errore materiale di quella decisione. Nel precedente giudizio di cassazione era stato rigettato il ricorso proposto da un soggetto privato contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli, con condanna alle spese in favore dei controricorrenti, tra cui la società odierna ricorrente. Il difensore della società aveva chiesto, nel controricorso, la distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ma l'ordinanza non l'aveva disposta. La società, tramite il medesimo difensore, ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c. per ottenere l'integrazione del dispositivo con la distrazione. I motivi affrontati dalla Corte hanno riguardato: 1) la necessità o meno di notificare il ricorso anche alla parte assistita dall'avvocato antistatario; 2) l'ammissibilità del rimedio della correzione per l'omessa pronuncia sulla distrazione; 3) la validità della richiesta di distrazione anche senza una formula espressa sull'anticipazione delle spese e sulla mancata riscossione degli onorari.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per correzione. Ha ritenuto che, quando si chiede la correzione dell'omessa disposizione della distrazione delle spese, non sia necessaria la notifica del ricorso anche alla parte assistita dall'avvocato antistatario, perché l'istanza va ricondotta al medesimo processo in cui l'errore si è verificato e il ricorso si intende proposto dal difensore in forza della procura già conferita nel giudizio definito con la decisione da correggere. Ha inoltre ribadito che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese è emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali e non con gli ordinari mezzi di impugnazione. Accertato che la richiesta di distrazione era stata effettivamente formulata nel controricorso, la Corte ha corretto il dispositivo dell'ordinanza n. 34411/2022 inserendo la condanna alle spese "da distrarsi in favore" del procuratore della società che ne aveva fatto richiesta. Non è stata pronunciata condanna sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    la richiesta di distrazione può essere validamente proposta dal difensore e la sua omissione nel dispositivo integra un errore materiale emendabile; l'istanza può ritenersi rituale anche senza una formula espressa sulla previa anticipazione delle spese e sulla mancata riscossione degli onorari, poiché tale contenuto è implicito nella domanda di distrazione.

  • art. 287 c.p.c.

    la correzione degli errori materiali riguarda anche l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese e il riferimento alla 'parte' consente di ricomprendere il difensore che agisce in forza della procura rilasciata nel giudizio concluso con il provvedimento da correggere.

  • art. 288 c.p.c.

    costituisce il rimedio processuale per emendare l'omessa distrazione delle spese nel provvedimento giudiziale.

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente il ricorso per correzione di errore materiale avverso le pronunce della Corte di cassazione.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il procedimento in Cassazione.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese può essere corretta con il procedimento di correzione degli errori materiali, poiché la richiesta di distrazione non costituisce domanda autonoma ma accessorio del capo sulle spese.
  • Quando il difensore antistatario propone il ricorso per correzione dell'omessa distrazione, non è necessario notificare l'istanza anche alla parte assistita, poiché il ricorso si colloca nel medesimo processo in cui è maturato l'errore ed è riferibile sia al difensore sia alla parte rappresentata.
  • La domanda di distrazione delle spese è ritualmente formulata anche se non contiene una dichiarazione espressa di anticipazione delle spese e di mancata riscossione degli onorari, potendosi tale contenuto ritenere implicitamente compreso nella richiesta stessa.
  • La correzione del provvedimento di legittimità è ammissibile anche quando l'errore materiale consista nell'omessa indicazione della distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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