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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3115/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere a suo carico per i reati di usura e tentata estorsione, entrambi aggravati dall\'uso del metodo mafioso. I motivi principali del ricorso erano: 1) vizio di motivazione sulla valutazione della credibilità della persona offesa (contraddizioni nelle dichiarazioni e mancata valorizzazione di un rapporto amicale); 2) travisamento della prova e presunta prova di alibi (documentazione che collocava il Ricorrente a Ischia il giorno dell\'aggressione); 3) violazione di legge e carenza motivazionale quanto all\'attualità e concretezza delle esigenze cautelari e mancata considerazione della possibilità di misure meno afflittive, in particolare la possibilità di applicare gli arresti domiciliari in altra regione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale per il riesame avesse svolto un\'analitica e coerente valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, spiegando perché eventuali contrasti interni non ne inficiano la credibilità, vista la complessità e la ripetitività dei fatti. Ha inoltre considerato non decisivo l\'atto di prenotazione di un taxi a Ischia, che non escludeva la presenza del ricorrente nella salumeria coinvolta. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale circa la gravità, la reiterazione e l\'indole prevaricatrice del ricorrente, giustificando la necessità della misura carceraria (sebbene successivamente sia stata sostituita con gli arresti domiciliari). Per effetto dell\'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell\'art. 616 c.p.p.; la modifica successiva del regime cautelare ha esonerato il collegio dagli adempimenti dell\'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicazione della norma che dispone la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    La sopravvenuta modifica del regime cautelare (sostituzione della custodia in carcere con arresti domiciliari) ha reso irrilevanti gli adempimenti previsti da questa disposizione, esentando il collegio dal rispettarli.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari, le valutazioni sulla credibilità della persona offesa e sulla ricostruzione fattuale sono svolte in prima istanza e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione del giudice di merito è analitica e logicamente coerente.
  • Contrasti interni nelle dichiarazioni della vittima non determinano automaticamente l\'incredibilità se i giudici dimostrano perché le discrepanze sono compatibili con la complessità e la durata degli eventi narrati.
  • Documenti che attestano spostamenti (es. prenotazione taxi) non costituiscono di per sé un alibi definitivo: il giudice valuta la compatibilità temporale e logica degli elementi prodotti.
  • La risalente antecedenza temporale delle condotte non esclude la sussistenza di un attuale pericolo di reiterazione se emergono elementi di gravità, reiterazione e indole prevaricatrice dell\'indagato.
  • Il giudice deve motivare specificamente perché misure meno afflittive (es. arresti domiciliari, anche in altra regione) siano inidonee; tuttavia, se tale motivazione è presente e convincente, la custodia cautelare può essere confermata.
  • In cassazione l\'onere del ricorrente è dimostrare vizi di motivazione o violazioni di legge; la semplice richiesta di rivalutazione della prova testimoniale è generalmente inammissibile.
  • L\'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche (spese e somma alla Cassa delle ammende) previste dall\'art. 616 c.p.p., salvo diverso esito procedurale intervenuto nel frattempo.

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