Cassazione Penale, Ordinanza n. 35731/2025 del 31/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, presidente e legale rappresentante di una cooperativa operante nel trasporto merci su strada, era stata condannata per dichiarazione infedele in materia IVA per avere indicato nella dichiarazione annuale IVA 2019, relativa al periodo d'imposta 2018, elementi passivi inesistenti per euro 1.423.559,00, con conseguente superamento della soglia del 10% degli elementi attivi sottratti a imposizione e IVA evasa pari a euro 313.182,98. In cassazione ha dedotto un solo motivo, lamentando vizio di motivazione per mancata, contraddittoria e manifestamente illogica argomentazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte rileva però che tale doglianza non risultava compresa nei motivi di appello riportati nella sentenza impugnata e che, in ogni caso, il primo motivo di appello era incentrato solo sull'elemento oggettivo del reato; la censura è quindi considerata nuova e tardiva in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sull'elemento soggettivo fosse stata proposta per la prima volta in cassazione, senza previa deduzione in appello e senza specifica contestazione del riepilogo dei motivi di gravame svolto dalla Corte territoriale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma incriminatrice contestata: dichiarazione infedele per indicazione di elementi attivi inferiori o passivi inesistenti in dichiarazione fiscale, con rilevanza della soglia di punibilità richiamata nel caso concreto.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica solo quando sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. II, n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 25 febbraio 2014
Richiamata per il principio per cui, se il riepilogo dei motivi di appello riportato in sentenza è ritenuto incompleto o non corretto, il ricorrente deve contestarlo specificamente in cassazione.
Sez. V, n. 48703 del 24 settembre 2014
Richiamata per il principio della non deducibilità per la prima volta in cassazione di vizi non previamente dedotti come motivi di appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono deducibili per la prima volta questioni o vizi che non risultino già prospettati con specifico motivo di appello; la novità della censura ne determina l'inammissibilità.
- Se la sentenza impugnata riporta un riepilogo dei motivi di gravame e la parte lo ritiene incompleto o inesatto, è onere del ricorrente contestarlo espressamente in ricorso; in difetto, il giudizio di legittimità presuppone la correttezza del riepilogo.
- Il sindacato sulla motivazione in cassazione non può essere utilizzato per introdurre una nuova doglianza sull'elemento soggettivo del reato quando in appello era stata contestata solo la componente oggettiva della fattispecie.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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