Cassazione Civile, Sentenza n. 976/2021 del 20/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società ricorrente impugnava la sentenza che aveva respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, deducendo: illegittimità della segnalazione del Tribunale al Pubblico Ministero e della conseguente iniziativa del P.M. (violazione artt. 7 e 162 legge fallimentare); omesso e insufficiente esame e motivazione circa la sussistenza effettiva dello stato di insolvibilità; violazione del diritto di difesa per presunto mancato accesso al sistema informativo telematico e mancata comunicazione di atti; illegittima nomina di ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c.; omissione di valutazione di una proposta sostitutiva di concordato e errata applicazione delle norme relative al concordato misto (art.186-bis).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo (insufficienza della motivazione della Corte d'appello circa la verifica dello stato di insolvenza e omesso esame adeguato degli elementi probatori sull'insolvenza), e li ha accolti; ha respinto il primo e il quarto motivo (legittimità della segnalazione al P.M. e possibilità di nominare un ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c. anche in ambito fallimentare), e dichiarato inammissibili il quinto, il sesto e il settimo motivo. Ha inoltre dichiarato assorbito il ricorso incidentale. Per effetto di ciò la sentenza impugnata è stata cassata nei punti relativi ai motivi accolti e la causa è rinviata alla Corte d'appello (Corte distrettuale) per un nuovo esame conforme ai principi indicati dalla Cassazione; le spese di giudizio di legittimità dovranno essere decise dalla Corte distrettuale.
Norme richiamate
art. 7 legge fallimentare (I. fall.)
la nozione di "procedimento civile" richiamata dalla Corte
La segnalazione del giudice civile ai sensi dell'art. 7 può integrare il potere del P.M. di chiedere il fallimento; il potere del P.M. previsto dall'art. 7 può concorrere con quello previsto dall'art. 162 I. fall., non essendo l'una esclusiva dell'altra
art. 162 legge fallimentare (I. fall.)
Il P.M. ha autonoma legittimazione a richiedere il fallimento alla luce della disciplina del concordato; tale legittimazione non esclude la legittimazione prevista dall'art. 7 e può coesistere con essa
Il giudice può, anche in procedure speciali come quelle fallimentari, avvalersi della nomina di un ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c. per sopperire a esigenze puntuali, ove congruamente motivato
art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie veramente gravi (motivazione apparente, mancante o incomprensibile). L'omesso esame di un "fatto decisivo" riguarda eventi o circostanze in senso storico-naturalistico e non semplici argomentazioni difensive
La motivazione deve rappresentare l'iter logico-intellettivo del giudice; una motivazione che non renda percepibile il fondamento della decisione è apparente e invalida
art. 161 e art. 163 legge fallimentare
Le figure previste dalla disciplina fallimentare (es. commissario giudiziale) non escludono la possibilità di ricorrere, per esigenze specifiche, a strumenti processuali generali come l'art. 68 c.p.c.
Il mancato deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio incide sull'improcedibilità del ricorso per cassazione solo se il fascicolo sia indispensabile per la decisione del giudice di legittimità; non è stato ritenuto indispensabile nel caso
art. 186-bis legge fallimentare
La Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla corretta applicazione della disciplina del concordato misto poiché la questione non era stata adeguatamente devoluta in sede di merito e non risultava decisiva rispetto ad autonome ragioni non impugnate
art. 160 e art. 161 comma 3 legge fallimentare
La mancanza della relazione giurata di stima e della relazione di attestazione previste dagli artt. 160-161 può determinare l'irregolarità della proposta concordataria e costituire motivo autonomo di inammissibilità
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa è rilevante, ma le censure devono essere provate con documenti specifici e dimostrare la decisività della lesione; accuse generiche sull'accesso telematico sono inammissibili se non adeguatamente documentate
art. 12 delle preleggi
Usata quale chiave interpretativa per la delimitazione del controllo sulla motivazione in cassazione
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. L. 7 agosto 2012, n. 134)
Riformulazione delle norme sul ricorso per cassazione che ha inciso sul contenuto del sindacato della motivazione in sede di legittimità
Massime di principio
- La segnalazione del Tribunale al Pubblico Ministero circa notitia insolvendi può legittimare il P.M. a chiedere il fallimento anche se la notizia è stata acquisita nell'ambito di una procedura di concordato; l'autonomia di legittimazione prevista da art. 162 I. fall. non esclude l'applicazione di art. 7
- La dichiarazione di fallimento non può fondarsi meccanicamente sulla sola inammissibilità del concordato: il giudice deve motivare adeguatamente la sussistenza dello stato di insolvenza e valutare se esistano elementi attivi utili al soddisfacimento dei creditori
- La motivazione del giudice d'appello deve rendere comprensibile l'iter logico seguito; motivazione meramente procedurale o formale, che non affronti il punto decisivo (es. insolvenza), può essere censurata in Cassazione come motivazione apparente
- In procedimenti speciali (concordato/fallimento) il giudice può comunque avvalersi degli istituti generali del codice di procedura civile (es. nomina di ausiliario ex art. 68 c.p.c.) se ciò è adeguatamente motivato per esigenze specifiche
- Le censure processuali relative a mancato accesso a sistemi telematici o omissioni di comunicazione di atti richiedono prova puntuale e autosufficiente: schermate o documenti devono essere specificamente indicati e trascritti o riassunti per valutarne la decisività
- Il rimedio in Cassazione per omesso esame ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 è limitato: riguarda fatti controversi e decisivi in senso fattuale e non questioni meramente contenute in memorie o scritti difensivi non debitamente devoluti al giudice del gravame
- Se la Corte d'appello fonda la decisione anche su motivazioni autonome non impugnate dal ricorrente, tali motivazioni possono rendere ininfluenti altre censure del ricorso di legittimità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 20 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 977/2021 del 20/01/2021
- Sentenza civile · 20 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 978/2021 del 20/01/2021
- Sentenza civile · 20 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 979/2021 del 20/01/2021
- Sentenza civile · 20 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 980/2021 del 20/01/2021
- Sentenza civile · 20 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 1004/2021 del 20/01/2021
- Sentenza civile · 20 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 1008/2021 del 20/01/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →