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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1008/2021 del 20/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudizio di legittimità è stato dichiarato estinto per intervenuta transazione tra le parti, con presentazione all'ufficio della rinuncia al ricorso sottoscritta dai rappresentanti legali di entrambe le parti. In conseguenza di ciò la Corte ha disposto l'estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha compensato le spese di lite. Non è stata resa decisione sul merito dei profili di nullità dedotti dal ricorrente.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che aveva ritenuto inammissibile l'appello proposto da Benito Lanari avverso il decreto di convalida di sfratto per morosità emesso dal Tribunale di Teramo. Il ricorrente deduceva la nullità della convalida per violazione dell'art. 663 c.p.c., sostenendo che la convalida era stata pronunciata in udienza successiva a quella originariamente fissata (dopo un rinvio richiesto dall'intimante) e lamentava errori in procedendo e violazione del principio che il procedimento di convalida è sommario e deve concludersi nella prima e unica udienza prevista. Denunciava inoltre carenze motivazionali della Corte d'Appello e violazione dell'art. 112 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 663 c.p.c.

    Disciplina il procedimento di convalida di sfratto come procedimento sommario da concludersi nella prima ed unica udienza: la censura del ricorrente era fondata sulla presunta violazione di questo vincolo procedurale quando la convalida è stata pronunciata in udienza successiva

  • art. 658 c.p.c.

    Norma di riferimento per l'azione di sfratto; il ricorrente sosteneva che il procedimento era stato sviluppato al di fuori dello schema previsto da tale normativa e dall'art. 663

  • art. 668 c.p.c.

    Previene il rimedio per l'intimato che non ha avuto tempestiva conoscenza della intimazione di sfratto: la Corte d'Appello ha ritenuto che, in presenza di mancata conoscenza, il rimedio corretto è l'opposizione ai sensi dell'art. 668 e non l'appello

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare presunti errori in procedendo e violazioni di norme di rito da parte della Corte territoriale

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla presunta insufficiente o inconferente motivazione della Corte d'Appello

  • art. 391 c.p.c.

    Norma applicata dalla Corte di Cassazione per dichiarare estinto il giudizio in seguito alla rinuncia proposta dalle parti e alla transazione intervenuta

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    Citato come non applicabile a causa della pronuncia di estinzione del giudizio

  • Cass. n. 3839/2000 (giurisprudenza citata)

    La Corte territoriale ha ritenuto la pronuncia non applicabile perché la fattispecie era diversa: nella pronuncia del 2000 l'intimante era comparso e si era costituito, mentre nel caso di specie l'appellante era assente e non aveva instaurato il contraddittorio

Massime di principio

  • Il procedimento di convalida di sfratto per morosità è regolato dall'art. 663 c.p.c. quale rito sommario che, in linea di principio, si conclude nella prima e unica udienza; spostamenti o prosecuzioni in udienze successive possono essere censurati se alterano la natura sommaria del procedimento.
  • Se l'intimato non ha avuto tempestiva conoscenza dell'intimazione di sfratto (per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore), il rimedio previsto è l'opposizione ex art. 668 c.p.c. davanti al Tribunale, e non l'appello contro la convalida.
  • La regolarità della convalida pronunciata in udienza di rinvio dipende dalla situazione concreta: se l'intimato è stato regolarmente citato e ha avuto conoscenza, la prosecuzione può essere conforme; se invece mancò la conoscenza o il contraddittorio, sussistono profili di inammissibilità o invalidità che vanno valutati con gli specifici rimedi procedurali.
  • Le doglianze relative a errori in procedendo o carenze motivazionali vanno specificamente indicate e inquadrate nelle fattispecie previste dagli artt. 360 e 112 c.p.c.; tuttavia, se le parti concordano una transazione e presentano rinuncia, il giudizio viene estinto e il merito non viene deciso.
  • In caso di transazione e rinuncia al ricorso, il giudice dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; è prassi comune compensare le spese di lite, salvo diversi accordi tra le parti.

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