Cassazione Civile, Sentenza n. 977/2021 del 20/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva respinto il reclamo ex art. 26 legge fall. avverso il decreto del Giudice delegato che aveva approvato il terzo progetto di ripartizione parziale. La ricorrente, ammessa chirografaria e successivamente integralmente ammessa con sentenza di opposizione, chiedeva che nei riparti successivi la percentuale fosse calcolata sull'intero credito così definitivamente riconosciuto e l'integrazione dell'importo già percepito nel primo riparto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ammesso il ricorso sotto il profilo dell'ammissibilità ma ha cassato la sentenza impugnata per un vizio procedurale: nullità per violazione del principio del contraddittorio, perché il reclamo non era stato notificato e portato a conoscenza di tutti i creditori ammessi al riparto anche parziale. Per tale motivo la decisione è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio e per il prosieguo del giudizio, con disposizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 26 legge fallimentare
Norma richiamata come base del reclamo avverso il decreto del giudice delegato che approva il piano di riparto parziale
art. 110 legge fallimentare
Richiamato nel quadro delle impugnazioni del progetto di riparto; la giurisprudenza ritiene che reclami su riparto debbano essere notificati ai creditori potenzialmente pregiudicati
art. 111 legge fallimentare
Principio della proporzionalità nel pagamento dei crediti chirografari e fondamento dell'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso provvedimenti decisori e definitivi sul riparto
art. 112 legge fallimentare
Norma che disciplina il prelievo in via eccezionale per creditori tardivi incolpevoli; nel testo interpretato dalla giurisprudenza come non estendibile ai creditori opponenti ammessi dopo giudizio
art. 113 legge fallimentare
Norma che prevede l'accantonamento delle somme nelle ripartizioni parziali per specifiche ipotesi (creditori con crediti soggetti a condizione o opponenti vittoriosi la cui sentenza non sia passata in giudicato); interpretata come tassativa e non estendibile per analogia
art. 111 Cost.
Richiamato per l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro provvedimenti decisori e definitivi sul riparto
Cass. Sez. U., 24068/2019
Giurisprudenza di riferimento utilizzata dalla Corte per affermare l'obbligo di notificare il reclamo a tutti i creditori ammessi al riparto e per ritenere rilevabile d'ufficio la nullità per violazione del contraddittorio
Cass. 7555/1991; Cass. 9580/1997; Cass. 5258/1992; Cass. 12950/2014; Cass. 21864/2010; Cass. 24/5/04 n. 9901
Precedenti giurisprudenziali citati a sostegno dei principi richiamati: obbligo di contraddittorio nei reclami sul riparto e interpretazioni sulla natura dei rimedi (insinuazione tardiva vs opposizione allo stato passivo) e sull'interpretazione degli articoli richiamati
Massime di principio
- Il reclamo avverso un piano di riparto (anche parziale) deve essere notificato e portato a conoscenza di tutti i creditori ammessi al riparto anche parziale: la mancata integrazione del contraddittorio comporta nullità rilevabile d'ufficio anche in Cassazione.
- La nullità per violazione del contraddittorio è assorbente rispetto all'esame del merito: la Corte cassando per questo vizio non ha deciso sulle questioni sostanziali circa l'applicabilità degli artt. 112 e 113 l.fall.
- L'art. 112 l.fall. (prelievo a favore dei creditori tardivi incolpevoli) viene interpretato in via restrittiva e non è esteso automaticamente ai creditori che hanno ottenuto l'ammissione al passivo tramite opposizione (gli 'opponenti').
- L'art. 113 l.fall. disciplina l'accantonamento specifico per ipotesi tassative (es. crediti soggetti a condizione o opponenti vittoriosi la cui sentenza non sia passata in giudicato); tale disciplina non è estendibile per analogia oltre le ipotesi previste.
- Se si è in presenza di dubbi procedurali o di modifiche della situazione dei crediti intervenute dopo riparti parziali, è strategico assicurare la piena informazione e partecipazione dei creditori interessati (notifiche e integrazione del contraddittorio) prima che il giudice decida il reclamo, al fine di evitare la nullità del provvedimento impugnato.
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