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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 979/2021 del 20/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 comma 6 legge fallimentare. Il Tribunale dichiarò l'inammissibilità della domanda perché, dalla documentazione contabile, l'attivo superava il limite di €300.000,00 solo per effetto della voce di bilancio "deficit patrimoniale"; il Tribunale ritenne tale voce meramente contabile e non effettiva ai fini del requisito soggettivo di cui all'art. 1 legge fall., escludendo inoltre il capitale sociale dall'attivo alla stregua dell'art. 2424 c.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il decreto di inammissibilità non ha carattere decisorio e, pertanto, non è impugnabile in cassazione ex art. 111 comma 7 Cost. Tuttavia, esercitando il potere di cui all'art. 363 comma 3 c.p.c., la Corte ha enunciato un principio di diritto: la voce "deficit patrimoniale" è mera posta contabile quando riflette l'erosione del capitale sociale (non esistono crediti della società verso i soci per le obbligazioni sociali), mentre assume carattere effettivo e può concorrere a formare l'attivo patrimoniale quando rappresenta prelievi effettuati dai soci non giustificati da utili effettivamente conseguiti, essendo tali somme soggette ad azione di ripetizione per indebito da parte della società.

Norme richiamate

  • legge fallimentare

    art. 161 comma 6; art. 1 comma 2 lett. a

    Art. 161 comma 6 è la norma procedurale per l'ammissione al concordato; art.1 comma 2 lett. a disciplina la nozione di "attivo patrimoniale" ai fini del requisito soggettivo. La Corte precisa che l'attivo va valutato sostanzialmente e che alcune poste contabili possono o meno concorrere al superamento della soglia a seconda della loro effettiva natura giuridica ed economica.

  • codice civile

    L'art. 2424 c.c. detta i criteri di redazione del bilancio e colloca il capitale sociale nelle poste del passivo; il Tribunale ha richiamato tale norma per escludere il capitale sociale dall'attivo ai fini del computo della soglia.

  • codice civile

    La norma indica che la società assume obbligazioni a mezzo dei soci; la Corte la interpreta nel senso che la società resta soggetto distinto e che la responsabilità dei soci verso terzi ha natura di garanzia ex lege, non trasformando le obbligazioni sociali in crediti della società verso i soci.

  • codice civile

    Richiamate come disposizioni che regolano la responsabilità dei soci nelle società di persone; la Corte evidenzia che la responsabilità dei soci nei confronti dei terzi non equivale a un credito della società nei confronti dei soci.

  • codice civile

    art. 2280 comma 2; art. 1299 comma 3

    Riferimenti al regime della ripartizione del rischio e della responsabilità nei rapporti societari; servono a contestualizzare la natura della responsabilità dei soci.

  • codice civile

    Stabilisce che la distribuzione degli utili è subordinata all'approvazione del rendiconto, salvo patto contrario. La Corte chiarisce che la deroga pattizia non può essere intesa come estensione della possibilità di dare per definitive somme non giustificate da utili effettivi.

  • codice civile

    Proibisce la ripartizione di somme fra soci se non per utili realmente conseguiti; la Corte lo richiama per sottolineare che prelievi non giustificati costituiscono rimborso mascherato dei conferimenti.

  • codice civile

    Sanzione penale per amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti; rafforza la tesi che distribuzioni non supportate da utili sono illecite e rilevabili.

  • codice civile

    Regime dell'indebito oggettivo: somme distribuite senza giustificazione possono configurare indebito e sono soggette a ripetizione.

  • codice civile

    Disciplina la formazione degli utili di periodo con riferimento all'esito degli esercizi sociali; servï a chiarire quando sussistono utili effettivi giustificativi di attributi ai soci.

  • codice civile

    Norme che riguardano le società di capitali e la distribuzione di utili, richiamate per confronto e per evidenziare l'impossibilità, nelle società di persone, di distribuire acconti come nelle spa; contribuiscono alla qualificazione della distribuzione non giustificata come indebito.

  • codice di procedura civile

    Permette alla Corte di Cassazione di enunciare principi di diritto nell'interesse della legge; la Corte ha utilizzato tale potere per chiarire la qualificazione della voce "deficit patrimoniale".

  • Costituzione

    La Corte richiama l'orientamento secondo cui il decreto di inammissibilità che non abbia carattere decisorio non è impugnabile in cassazione ai sensi di questa disposizione.

  • D.P.R.

    art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002

    Richiamato in modo formale: la Corte ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare un contributo aggiuntivo in relazione al ricorso.

Massime di principio

  • Un decreto di inammissibilità emesso dal tribunale che non decide nel contraddittorio non è impugnabile in cassazione; occorre valutare altri rimedi o attendere un provvedimento decisorio.
  • La voce di bilancio "deficit patrimoniale" non è automaticamente un elemento dell'attivo patrimoniale: se deriva dall'erosione del capitale sociale rappresenta una mera posta contabile e non genera crediti della società verso i soci.
  • Se il "deficit patrimoniale" corrisponde a prelievi effettuati dai soci non giustificati da utili effettivi, tali somme sono ripetibili dalla società per indebito e quindi possono essere considerate poste effettive dell'attivo ai fini del computo del requisito soggettivo (es. soglia di €300.000).
  • In situazioni analoghe, il debitore che intende far valere un importo iscritto come "deficit patrimoniale" a proprio favore deve documentare la natura giuridica della posta: fornire prove (atto contabile, delibere, richieste di ripetizione, titoli di credito, esercizio dell'azione di ripetizione) che dimostrino la recuperabilità delle somme nei confronti dei soci.
  • La qualificazione sostanziale delle poste di bilancio prevale sulla mera apparenza contabile quando rileva per l'ammissione a procedure concorsuali: il giudice valuta la sostanza economica e giuridica delle voci per stabilire se concorrono ai limiti dimensionali.
  • Prima di proporre domanda di concordato basata su attivo comprensivo di "deficit patrimoniale", è prudente esperire azioni o acquisire documentazione che dimostri l'effettiva esigibilità dei crediti verso i soci (accordi scritti, riconoscimenti di debito, provvedimenti, azioni di ripetizione), onde evitare il rigetto per inammissibilità.

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