Cassazione Civile, Sentenza n. 978/2021 del 20/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Opposizione allo stato passivo per il mancato riconoscimento del privilegio artigiano ex art. 2751-bis n. 5) c.c. su un credito di Euro 700.613,44 oltre interessi; il Tribunale di Treviso aveva rigettato l'opposizione ritenendo che si trattasse di un "consorzio" di secondo grado i cui crediti non sono direttamente riferibili a prestazioni artigiane, e quindi non assoggettabili al privilegio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (violazione e falsa interpretazione dell'art. 2751-bis n.5 c.c. e della legge-quadro sull'artigianato n.443/1985), dichiarato inammissibile il secondo motivo, cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Treviso in diversa composizione perché verifichi, nel merito, la sussistenza dei requisiti di natura artigiana della società consortile s.r.l. e decida conseguentemente anche sulle spese. In sintesi: annullamento e rinvio per nuovo esame sulle condizioni di riconoscimento del privilegio.
Norme richiamate
art. 2751-bis n. 5) c.c.
privilegio spettante ai crediti dell'impresa artigiana "definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti"
Dopo il d.l. 9 febbr. 2012 n.5 l'individuazione dell'impresa artigiana ai fini del privilegio deve fare riferimento alla legge-quadro n.443/1985; il privilegio si applica se sono dimostrati i requisiti previsti dalla legge-quadro.
legge 8 agosto 1985 n. 443 (legge-quadro per l'artigianato) art.2
"colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana... svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro"
Definizione di imprenditore artigiano; fornisce i criteri (personale, prevalenza del lavoro sul capitale, responsabilità/gestione) da valutare per il riconoscimento della qualifica artigiana.
legge 8 agosto 1985 n. 443 art.3
"impresa artigiana... abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni... o di prestazioni di servizi"
Stabilisce i caratteri dell'impresa artigiana e i limiti dimensionali; consente l'esercizio anche in forma societaria se ricorrono i requisiti (prevalenza del lavoro, limiti dipendenti).
legge 8 agosto 1985 n. 443 art.5 comma 3
"per le imprese artigiane costituite ed esercitate in forma di s.r.l. ... la maggioranza dei soci ... svolga in prevalenza lavoro personale ... e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti"
Per le s.r.l. artigiane sono richiesti requisiti aggiuntivi: maggioranza dei soci lavoro-prevalente e maggioranza del capitale e degli organi deliberanti detenuti da soci "artigiani"; condizioni da verificare concretamente.
legge 8 agosto 1985 n. 443 art.6
"ai consorzi ed alle società consortili... sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane..."
Prevede estensione di agevolazioni a consorzi e società consortili iscritte nell'apposita sezione dell'albo, ma entro limiti e condizioni (partecipazione di imprese industriali, maggioranza negli organi deliberanti); non implica automatica equiparazione senza verifica dei requisiti.
d.l. 9 febbraio 2012 n.5 (conv. L. 4 aprile 2012 n.35) art.36
introduce nel testo di art. 2751-bis il riferimento alle "disposizioni legislative vigenti" (legge-quadro)
Ha chiarito che per il privilegio bisogna fare riferimento ai criteri della legge-quadro n.443/1985; risolve il contrasto interpretativo precedente.
L. 20 maggio 1997 n.133 e L. 5 marzo 2001 n.57 (modifiche alla legge 443/1985)
modifiche che hanno autorizzato anche forme societarie (es. s.r.l.) a rivestire la qualifica di impresa artigiana alle condizioni previste
Hanno ampliato la possibilità che imprese artigiane operino in forma societaria, prevedendo specifici requisiti (prevalenza lavoro, composizione soci/organi).
art. 2615-ter c.c.
Disciplina specifica delle società consortili; la Corte ha evidenziato la differenza tra consorzio di secondo grado e società consortile s.r.l., rimandando alla verifica concreta della natura e dell'attività svolta.
L. 23 dicembre 2014 n.190 art.1 comma 247
"Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'albo... associata a una cooperativa, aderente a un consorzio ... nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate"
Ha esteso la nozione di "vettore" anche a imprese associate a consorzi/cooperative quando eseguono prestazioni affidate dal raggruppamento; utile per questioni di qualificazione operativa ma non decisiva sul privilegio artigiano.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra "consorzio" (organismo di secondo grado non necessariamente impresa) e "società consortile s.r.l."; la seconda può essere qualificata come impresa artigiana se dimostra i requisiti previsti dalla legge-quadro 443/1985.
- L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane è condizione necessaria ma non sufficiente: il giudice deve accertare concretamente la sussistenza degli ulteriori requisiti (prevalenza del lavoro sul capitale, limiti dimensionali, composizione dei soci e degli organi deliberanti per le s.r.l.).
- Se la società consortile non esegue direttamente le prestazioni (si limita a stipulare contratti e a subappaltare ai soci), è più difficile ottenere il riconoscimento del privilegio artigiano; viceversa, se la prestazione è eseguita direttamente dai soci nell'ambito dell'attività della consortile e tale attività abbia i caratteri richiesti, il privilegio può essere riconosciuto.
- Dopo il d.l. 9/2012 il riferimento ai criteri della legge 443/1985 è vincolante per l'applicazione del privilegio ex art. 2751-bis n.5 c.c.; occorre produrre e documentare elementi oggettivi (fatture, composizione soci, costo del lavoro vs immobilizzazioni, numero di dipendenti, statuto, organi deliberanti) per soddisfare il giudice.
- In presenza di contestazione sul riconoscimento del privilegio è opportuno che il creditore fornisca prova puntuale dei requisiti (iscrizione all'albo, percentuale soci-lavoratori, titolarità di capitale/organi deliberanti per s.r.l., fatture e modalità di esecuzione delle prestazioni) poiché la valutazione rimane di merito e comporta scrutinio fattuale.
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