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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 980/2021 del 20/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

il ricorso denunciava, in particolare, la valutazione errata della Corte d'Appello circa la nozione di "ricavi lordi" ai fini dell'art. 1, comma 2, legge fall., e la conseguente imputazione ai ricavi delle somme ricavate dalla dismissione di cespiti aziendali in fase di liquidazione. Veniva altresì contestata la rilevanza del bilancio 2014 alla luce della riforma dell'art. 2425 cod. civ. e la presunta estensione della nozione di ricavi per effetto della nuova disciplina contabile

La decisione

la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (vizio ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c.), ritenendo che: il bilancio costituisce prova privilegiata ma non fonte costitutiva della situazione sostanziale dell'impresa; la riforma dell'art. 2425 cod. civ. non amplia di per sé la nozione sostanziale di "ricavi lordi" prevista dall'art. 1, comma 2, legge fall.; i proventi derivanti dalla dismissione di cespiti in liquidazione non rappresentano ricavi generati dall'attività d'impresa ma atti di liquidazione e, dunque, non devono essere ricomprese nei "ricavi lordi" ai fini del requisito di non fallibilità. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la controversia rinviata alla Corte d'Appello di Trento, in diversa composizione, per nuovo esame e per le determinazioni sulle spese

Norme richiamate

  • art. 2425 cod. civ.

    la riforma contiene disposizioni di natura contabile (assimilazione contabile) ma non modifica automaticamente la nozione sostanziale di "ricavi lordi" ai fini fallimentari; l'"assimilazione" contabile non determina un allargamento della nozione sostanziale dei ricavi

  • art. 2423, comma 2, cod. civ.

    il bilancio deve rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa; funge da prova privilegiata della situazione aziendale ma non è costitutivo della stessa

  • art. 2490, comma 3, cod. civ.

    per i bilanci intermedi delle società in liquidazione le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti si applicano nei limiti della compatibilità con la natura, finalità e stato di liquidazione (criterio del prevedibile realizzo)

  • art. 2487, comma 1, lett. c, cod. civ.

    distinzione normativa tra attività di liquidazione (cessione di azienda, rami o singoli beni) e attività necessaria alla conservazione/gestione provvisoria dell'impresa; la dismissione di cespiti rientra nell'attività liquidatoria e non nell'attività produttiva

  • art. 2490, comma 5, cod. civ.

    richiama l'attenzione sulle modalità di redazione dei bilanci intermedi in liquidazione e sul diverso approccio valutativo (realizzo prevedibile) rispetto alla gestione ordinaria

  • art. 1, comma 2, legge fallimentare

    la nozione di "ricavi lordi" ai fini dei requisiti di non fallibilità si riferisce alle componenti positive generate dall'attività d'impresa esercitata e non comprende le somme derivanti dalla mera dismissione liquidatoria di cespiti

  • art. 360 cod. proc. civ., n. 3

    azione di cassazione fondata su vizio di motivazione/interpretazione (n. 3) che ha indotto la Corte ad accogliere il ricorso e a cassare la sentenza impugnata

Massime di principio

  • Il bilancio di esercizio è una prova privilegiata della situazione patrimoniale e finanziaria, ma non è costitutivo: il giudice deve valutare la situazione sostanziale dell'impresa, anche alla luce degli ultimi esercizi
  • La riforma contabile (art. 2425 cod. civ.) non modifica automaticamente la nozione sostanziale di "ricavi lordi" ai fini della legge fallimentare; l'interpretazione sostanziale prevale sulla mera classificazione contabile
  • I proventi derivanti dalla dismissione di cespiti in fase di liquidazione non devono essere considerati "ricavi lordi" generati dall'attività d'impresa, ma vanno inquadrati come operazioni di liquidazione rilevanti soprattutto nella valutazione dell'attivo patrimoniale
  • Per enti in liquidazione il requisito dei ricavi lordi perde centralità (salvo esercizio provvisorio), mentre assume maggior rilievo l'attivo patrimoniale ai fini della verifica dei requisiti di non fallibilità
  • Occorre distinguere nettamente tra operazioni di gestione/ conservazione o esercizio provvisorio (che possono produrre ricavi d'impresa) e operazioni di dismissione/monetizzazione tipiche della liquidazione
  • In sede giudiziaria, errori di qualificazione contabile o di interpretazione delle norme sull'attività di liquidazione possono comportare la cassazione e il rinvio per nuovo esame

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