Sentenza n. 13765/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento - del decreto n. 24300 del 12.12.2022, comunicato via PEC in data 13.12.2022, della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, con cui la Regione Emilia Romagna ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. n. 78/2015 e ha disposto che la ricorrente dovrà versare l’importo di Euro 485.294,94 entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Emilia Romagna ai sensi dell’art. 4 (decreto ministero della salute) del 6 ottobre 2022 mediante bonifico bancario, e del relativo Allegato; - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, successivi, consequenziali o comunque connessi, ivi compresi, nello specifico, - della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell’articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell’Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; e con i presenti motivi aggiunti - della nota n. 73861 in data 24.1.2025 della Regione Emilia Romagna, ricevuta via PEC il 24 gennaio 2024, che porta a conoscenza di Medacta la Determinazione n. 25860 del 27.11.2024, con cui la Regione ha ridefinito le quote di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018 a carico delle aziende fornitrici in asserita ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024, aggiornando l’ammontare dell’accertamento n. 6023000368 assunto sul citato capitolo E04543 e dell’impegno n. 3023002710 assunto sul citato capitolo U51719 in complessivi euro 73.194.266,14 che corrispondono a crediti nei confronti delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici indicati nell’elenco di cui al sopra richiamato allegato 1, intimando il pagamento dell’importo a carico di Medacta Italia S.r.l. per un importo pari a 232.941,57, entro 30 giorni; - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, successivi, consequenziali o comunque connessi, ivi compresi, nello specifico, della predetta Determinazione n. 25860 del 27.11.2024 della Regione Emilia Romagna, in parte qua ha stabilito l’importo del predetto ripiano a carico di Medacta per Euro 232.941,57; - della Delibera di Giunta regionale n. 160 in data 3.2.2025 comunicata con nota n. 121170 in data 6.2.2025, trasmessa via PEC il 7.2.2025 che ha differito i termini di pagamento al 31.12.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti ministeriali e regionali di determinazione e imputazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusa la richiesta regionale di pagamento della quota a carico della ricorrente
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato gli atti ministeriali e regionali adottati in attuazione dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 e dell’art. 18 del d.l. n. 115/2022, con i quali è stato accertato il superamento dei tetti di spesa per l’acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018 e sono stati determinati e ripartiti a carico delle aziende fornitrici gli oneri di ripiano. Sono stati contestati sia gli atti ministeriali generali, sia il provvedimento della Regione Emilia-Romagna che aveva quantificato dapprima l’importo dovuto dalla società in euro 485.294,94 e, successivamente, in euro 232.941,57. Con motivi aggiunti sono stati impugnati anche gli atti regionali di rideterminazione dell’importo e il differimento del termine di pagamento.
La decisione
Nel corso del giudizio la società ha documentato di avere versato alla Regione Emilia-Romagna la quota ridotta del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni. La disposizione stabilisce che l’integrale versamento di tale quota estingue l’obbligazione delle aziende fornitrici relativa agli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Il TAR ha preso atto del pagamento, risultante anche dal decreto regionale depositato in giudizio, e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito le censure di illegittimità dedotte contro gli atti ministeriali e regionali. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione delle sopravvenienze normative e delle modalità di definizione della controversia.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici in relazione al superamento dei tetti di spesa.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Riguarda i provvedimenti regionali e provinciali di determinazione degli importi di ripiano e gli effetti dell’inadempimento delle aziende fornitrici.
art. 18 d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla l. 21 settembre 2022, n. 142
È indicato quale fonte degli interventi attuativi relativi al superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018.
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
Il versamento integrale della quota ridotta del 25% estingue l’obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.
Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile.
Massime di principio
- Quando una disposizione sopravvenuta estingue l’obbligazione sostanziale oggetto del giudizio e preclude ulteriori azioni giurisdizionali in materia, il pagamento integrale dell’importo previsto dalla disposizione determina la cessazione della materia del contendere nel ricorso amministrativo pendente.
- Nel contenzioso relativo al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il versamento della quota ridotta del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali estingue l’obbligazione delle aziende fornitrici e impedisce la prosecuzione delle azioni giurisdizionali connesse agli importi originari.
- La cessazione della materia del contendere conseguente a una sopravvenienza normativa estintiva dell’obbligazione può essere dichiarata anche sulla base della documentazione del pagamento prodotta dalla parte e dell’accertamento regionale dell’avvenuto versamento.
- Quando il giudizio viene definito per effetto di una sopravvenienza normativa e del pagamento previsto dalla disciplina sopravvenuta, le spese possono essere integralmente compensate in ragione della peculiarità della sopravvenienza e delle modalità di definizione della controversia.
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